Cassazione Civile, Ordinanza n. 05183/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenza)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un geometra avverso una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali richiesti dalla cassa professionale per gli anni 2010-2012. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e la Corte d'appello di Catanzaro aveva confermato, ritenendo che l'attività professionale svolta fosse solo occasionale e non abituale/continuativa, e valorizzando anche la contemporanea iscrizione all'INPS. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la decisione per avere ritenuto necessaria, ai fini dell'obbligo di iscrizione e contribuzione minima, l'esercizio continuativo della professione, mentre secondo la cassa è sufficiente l'iscrizione all'albo; con il secondo ha contestato la declaratoria di illegittimità delle norme statutarie e regolamentari della cassa per asserito contrasto con l'art. 22 della legge n. 773/1982, sostenendo la legittimità dell'obbligo contributivo minimo anche per gli iscritti che non esercitano in modo continuativo. Nel ricorso la cassa ha anche richiamato un precedente tra le stesse parti relativo ad altra annualità, favorevole alla sua tesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, riuniti per connessione, ritenendoli fondati alla luce dell'orientamento di legittimità consolidato. Ha affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti la occasionalità dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito e la mera iscrizione ad altra gestione INPS. Ha inoltre ribadito che le disposizioni statutarie della cassa, adottate dopo la privatizzazione, non hanno ampliato la platea dei soggetti obbligati oltre quanto previsto dalla legge, ma hanno ridefinito il sistema contributivo in coerenza con la normativa sopravvenuta e con l'esigenza di equilibrio finanziario di lungo periodo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 della legge n. 37/1967
richiamato come base normativa della disciplina previdenziale dei geometri, ma la Corte ne valorizza la lettura sistematica con la normativa successiva, nel senso della sufficienza dell'iscrizione all'albo per far sorgere l'obbligo contributivo minimo.
artt. 10 e 22 della legge n. 773/1982
l'art. 22 è interpretato nel senso che l'obbligo contributivo della cassa e il contributo minimo gravano sugli iscritti all'albo, anche se l'attività sia occasionale e non produca reddito; la continuità non è requisito esclusivo e la normativa regolamentare può disciplinare le deroghe alla presunzione di esercizio professionale.
artt. 1 ss. del d.lgs. n. 509/1994
richiamati in relazione alla privatizzazione delle casse professionali; la Corte afferma che le determinazioni statutarie adottate dopo la privatizzazione hanno ridefinito il sistema contributivo senza estendere la platea degli obbligati oltre la legge.
art. 5 dello Statuto della Cassa
la Corte reputa legittima la disciplina statutaria nella parte in cui prevede l'obbligo contributivo per gli iscritti all'albo, anche se l'attività non sia continuativa, e la presunzione di esercizio professionale salvo prova contraria.
art. 17 della legge n. 773/1982
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.
art. 18 della legge n. 773/1982
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.
art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995
la Corte lo richiama come principio di universalizzazione delle tutele previdenziali, coerente con l'obbligo di copertura assicurativa per ciascuna attività lavorativa o professionale esercitata.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del sistema previdenziale di categoria; nel ragionamento della Corte non assume un ruolo autonomamente decisivo rispetto alla disciplina speciale e alla giurisprudenza consolidata.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
richiamato nella ricostruzione sistematica: la Corte lo collega alla possibilità per le casse privatizzate di adottare determinazioni necessarie all'equilibrio finanziario di lungo termine.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
citato nella ricostruzione dell'evoluzione normativa, insieme alla disciplina interpretativa successiva.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
richiamato come norma di interpretazione successiva nell'evoluzione del quadro normativo delle casse privatizzate.
art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
richiamato quanto alla trattazione in camera di consiglio e al termine per il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla cassa professionale e del pagamento della contribuzione minima, l'iscrizione all'albo è condizione sufficiente: non occorre provare un esercizio professionale continuativo, né è decisiva la mancata produzione di reddito.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria non esclude, di per sé, l'obbligo verso la previdenza di categoria quando la disciplina speciale lo preveda.
- Le norme statutarie e regolamentari delle casse privatizzate, adottate nel quadro della privatizzazione e dell'equilibrio finanziario di lungo periodo, possono specificare i criteri di operatività dell'obbligo contributivo senza ampliare indebitamente la platea degli obbligati oltre la legge.
- La disciplina previgente che collegava l'obbligo alla continuità dell'attività va letta sistematicamente alla luce dell'evoluzione normativa successiva e del principio di universalizzazione delle tutele previdenziali, con conseguente legittimità del contributo minimo per gli iscritti all'albo anche se svolgono l'attività in modo non continuativo.
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