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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05130/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di un geometra a una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali richiesti dalla Cassa per l’anno 2012. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello aveva poi confermato l’accoglimento ritenendo che, poiché l’attività professionale svolta nell’anno era stata solo occasionale e limitata a un singolo atto professionale, non ricorressero i presupposti dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa e della debenza della contribuzione minima. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di varie norme in materia di ordinamento e previdenza delle casse privatizzate, oltre che dell’art. 38 Cost., sostenendo che ai fini dell’iscrizione e del contributo minimo sia sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo irrilevanti occasionalità dell’attività e assenza di reddito; (2) violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova e dell’art. 5 dello Statuto della Cassa, contestando la disapplicazione delle previsioni statutarie che presumono l’esercizio della professione per gli iscritti all’albo salvo prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo conforme all’orientamento ormai consolidato il principio secondo cui, per l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e per il pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, mentre non rilevano la natura occasionale dell’esercizio della professione né la mancata produzione di reddito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1 ss. d.lgs. n. 509/1994

    richiamati come disciplina della privatizzazione delle casse previdenziali e del relativo assetto normativo

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato come base della potestà delle casse privatizzate di adottare determinazioni per l’equilibrio finanziario di lungo termine

  • art. 6 d.lgs. n. 103/1996

    richiamato nel quadro normativo della previdenza dei professionisti

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato come disposizione interpretativa/modificativa del sistema previdenziale delle casse privatizzate

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato come ulteriore disposizione interpretativa del sistema

  • art. 5 dello Statuto della Cassa

    invocato dalla Cassa anche ai fini del riparto dell’onere probatorio e della presunzione di esercizio della professione per gli iscritti all’albo

  • art. 38 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligatorietà della contribuzione previdenziale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro formale di entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 22 L. n. 773/1982

    "l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria"

    la Corte lo legge come norma che, nel sistema previgente, lasciava ferma la contribuzione anche per chi non esercitava con continuità e consentiva alla Cassa di individuare i criteri del requisito di continuità

  • art. 10, comma 6, L. n. 773/1982

    richiamato come parametro del previgente contributo di solidarietà dovuto dal geometra non continuativo

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    richiamato come espressione del principio di universalizzazione delle tutele previdenziali, ritenuto coerente con la trasformazione del contributo di solidarietà in contributo minimo

Massime di principio

  • Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione a una cassa previdenziale privatizzata e del pagamento del contributo minimo, la sola iscrizione all’albo professionale può essere sufficiente, se la disciplina di settore e il successivo assetto normativo lo prevedono o lo consentono; non assume rilievo decisivo la mera occasionalità dell’attività svolta né la mancata produzione di reddito.
  • Le previsioni statutarie adottate dalle casse privatizzate dopo la privatizzazione vanno lette in continuità con la normativa primaria che regola la categoria e con la finalità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo del sistema previdenziale.
  • In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, la ricostruzione della Corte territoriale che valorizzi solo l’occasionalità dell’attività professionale per escludere l’obbligo contributivo non è condivisibile se contrasta con il principio per cui l’iscrizione all’albo è presupposto sufficiente dell’obbligazione previdenziale minima.
  • Se il primo motivo di ricorso che investe il nucleo decisivo della decisione è accolto, i motivi ulteriori che presuppongono una diversa soluzione della questione restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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