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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05145/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS a seguito di accertamento ispettivo sulla posizione di 96 soggetti formalmente inquadrati come collaboratori sportivi e addetti a diverse mansioni (istruttori di fitness, bagnini, amministrativi e contabili). Il tribunale aveva annullato in parte l'avviso e la corte d'appello aveva confermato che l'esonero contributivo invocato presupponeva non solo la finalità dilettantistica dell'ente, ma anche che le prestazioni rese dai collaboratori avessero natura non professionale; inoltre, la certificazione CONI era stata ritenuta superabile dalla concreta organizzazione imprenditoriale della società. In cassazione la società deduceva violazione dell'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, sostenendo che tutte le collaborazioni nell'ambito dello sport dilettantistico dovessero beneficiare del regime agevolato a prescindere da continuità e abitualità della prestazione e che non fosse necessario un ulteriore requisito oggettivo legato alla natura non professionale dell'attività dei collaboratori.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva infatti affermato non solo l'esigenza del requisito oggettivo, ma anche che la certificazione CONI costituisce al più una presunzione della natura dilettantistica, superabile dalla prova di una concreta organizzazione imprenditoriale, come ritenuto nel caso di specie in ragione del numero e delle caratteristiche delle collaborazioni. Poiché tale capo autonomo non era stato censurato, si è formato giudicato sulla relativa ratio. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, il ricorso sarebbe stato infondato alla luce di precedenti di legittimità richiamati. Segue la condanna della società ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. m), TUIR

    "art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR"

    La norma sul regime fiscale agevolato per determinate collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico non esonera automaticamente ogni collaborazione: secondo la sentenza, la fruizione del regime presuppone la sussistenza dei requisiti ritenuti dalla Corte territoriale, inclusa la verifica in concreto della natura non professionale dell'attività e della reale natura dilettantistica dell'ente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    "Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002"

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere la decisione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, poiché quella non impugnata passa in giudicato.
  • La certificazione di un ente terzo sulla natura dilettantistica di una struttura sportiva non ha valore assoluto e può essere superata da elementi concreti che dimostrino una organizzazione imprenditoriale dell'attività.
  • Per l'applicazione di regimi agevolativi collegati allo sport dilettantistico non basta il dato formale della qualificazione dell'ente: occorre verificare in concreto la natura dell'attività svolta e, secondo la ricostruzione accolta nella decisione, anche la natura non professionale delle prestazioni rese dai collaboratori.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare una sola delle basi argomentative della decisione impugnata, trascurando un autonomo accertamento di fatto o di diritto decisivo, è inammissibile per difetto di critica completa alla sentenza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiAccertamento
RamiProcesso civilePrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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