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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05154/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di addebito emesso dall'INPS per il recupero di contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010, riferiti all'attività di avvocato esercitata da una professionista iscritta all'albo ma non iscritta alla cassa forense. La Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto dell'opposizione proposta dalla professionista quanto all'obbligo contributivo e, in riforma del primo grado, aveva ritenuto dovute anche le sanzioni per evasione contributiva. La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta con atto del 18 dicembre 2024 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, rilevando che l'INPS non aveva sostanzialmente svolto attività difensiva, e ha negato il raddoppio del contributo unificato perché tale misura si applica solo in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile ai casi di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dal difensore, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche quando il giudizio si estingue per rinuncia.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000

    Richiamato nella ricostruzione della sentenza impugnata per distinguere l'ipotesi di omissione contributiva da quella più grave di evasione contributiva.

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000

    Richiamato nella ricostruzione della sentenza impugnata per qualificare la condotta come evasione contributiva, con conseguente onere del contribuente di provare la mancanza dell'intento evasivo.

  • d.P.C.M. 12 maggio 2011

    È richiamato per individuare la scadenza del pagamento del saldo delle imposte sul reddito 2010 e, quindi, il dies a quo della prescrizione nel ragionamento della Corte d'appello.

  • art. 116, comma 8, lett. a) l. n. 388/2000

    Nel testo della decisione impugnata viene indicato come ipotesi di omissione contributiva esclusa dal giudice di appello.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se ritualmente sottoscritta dalla parte e dal difensore, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione: non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge, né estesa analogicamente all'estinzione del processo per rinuncia.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia e la controparte non ha svolto una sostanziale attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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