Cassazione Civile, Ordinanza n. 10879/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società titolare di un conto corrente presso una banca aveva impartito due ordini di bonifico SWIFT verso due fornitori esteri. La banca aveva dapprima autorizzato ed eseguito i mandati, poi li aveva revocati dopo alcuni giorni, privando di efficacia pagamenti già effettuati. La società aveva quindi agito per il risarcimento dei danni derivanti dalla revoca e per la ripetizione delle somme che assumeva indebitamente addebitate in conto per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ritenuta contraria al divieto di anatocismo. Anche il legale rappresentante della società, correntista della banca, aveva agito per danni personali. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande della società; la corte d'appello aveva invece accolto l'appello principale della banca, rigettando quello incidentale della società, sul presupposto che il danno da revoca del bonifico non fosse stato provato e che, quanto alla ripetizione degli interessi, le rimesse dovessero considerarsi solutorie e quindi soggette a prescrizione decennale, ma che nel periodo controllato non vi fossero state rimesse ripetibili. Con il ricorso per cassazione la società e il suo legale rappresentante deducevano, tra l'altro, vizio di motivazione, travisamento della prova e omessa pronuncia su alcuni motivi di appello incidentale, oltre alla violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prescrizione delle domande restitutorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, ha accolto il terzo e il sesto motivo per omessa pronuncia su specifici motivi di appello incidentale, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per il regolamento delle spese. La Corte ha ribadito che il danno da mancata esecuzione del bonifico non è in re ipsa e deve essere provato dalla parte che lo invoca, mentre il consulente tecnico non può sostituirsi al giudice nella valutazione giuridica del nesso causale; ha inoltre rilevato che la corte territoriale non aveva motivato adeguatamente la pronuncia di assorbimento di alcune censure concernenti la domanda restitutoria e il saldo del conto, integrando omissione di pronuncia.
Norme richiamate
richiamato come divieto di anatocismo, a fondamento della domanda di ripetizione delle somme per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
richiamato per affermare che nei confronti del beneficiario del bonifico l'incarico di pagamento ha natura di delegatio solvendi, senza autonoma obbligazione della banca
invocato nei motivi di ricorso per dedurre un errore di percezione della prova o della consulenza tecnica
richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova, in particolare sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse bancarie e sulla prova del danno
richiamato come criterio per accertare la causalità materiale tra condotta e evento di danno
richiamato in tema di travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimedio tipico della revocazione per errore di fatto
richiamato per indicare i possibili vizi da far valere quando il travisamento riguardi un punto controverso deciso dalla sentenza
richiamato nel motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite in base al valore della controversia
richiamato nel motivo sulle spese di lite, in relazione al regime delle spese processuali
richiamato nel motivo sulle spese legali, per la parametrizzazione della liquidazione
non è richiamato nel testo come oggetto della lite; assente dalla motivazione decisoria
richiamato quale norma sulla revocazione per errore di fatto in relazione al travisamento della prova
Massime di principio
- Nel rapporto tra ordinante e banca, l'omessa esecuzione di un bonifico costituisce fatto potenzialmente lesivo, ma il danno conseguenza non si presume e deve essere allegato e provato dalla parte che lo invoca.
- La consulenza tecnica, anche se percipiente, è uno strumento di prova e accertamento tecnico: non può essere utilizzata per supplire alle carenze allegatorie della parte né per compiere valutazioni giuridiche, come la ricostruzione del nesso causale o l'individuazione della responsabilità.
- La causalità materiale attiene all'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento dannoso; la causalità giuridica concerne invece la selezione delle conseguenze risarcibili. Il giudice deve distinguere i due piani e non può attribuire al consulente la soluzione giuridica del caso.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, è tipicamente deducibile mediante revocazione per errore di fatto; se invece riguarda un punto controverso deciso dalla sentenza, va denunciato con i mezzi ordinari di impugnazione secondo i casi.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello non può essere elusa mediante un generico richiamo all'assorbimento: l'assorbimento è legittimo solo se la decisione contiene una motivazione che renda superfluo o logicamente incompatibile l'esame della censura.
- In tema di spese processuali, quando il giudice di rinvio riforma, anche solo in parte, la decisione impugnata, deve provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite, con criterio unitario e globale.
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