Cassazione Civile, Ordinanza n. 31292/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società sottoposta a sequestro preventivo antimafia e poi ad amministrazione giudiziaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero di crediti verso due società; una sola delle ingiunte aveva proposto opposizione, rigettata in primo grado e accolta in appello. La corte territoriale aveva ritenuto che la ricorrente non fosse munita di specifica autorizzazione del giudice delegato alla procedura di prevenzione, necessaria sia per proporre il ricorso monitorio sia per costituirsi nel giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. Con l'unico motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 77, 83 e 182 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo in sostanza che l'autorizzazione prodotta e la successiva sanatoria processuale fossero sufficienti, e che la Corte d'appello avesse errato nel non considerare i provvedimenti autorizzativi già emessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il ricorso si soffermava su autorizzazioni relative alla costituzione nel giudizio di appello o al recupero dei crediti in generale, senza confrontarsi con il decisivo rilievo della Corte territoriale: l'assenza di specifica autorizzazione ad agire nei confronti della società resistente, quale cessionaria del credito. Inoltre ha rilevato la carenza di specificità del motivo, non essendo stato riportato il contenuto dei provvedimenti richiamati né dimostrata la mancata ottemperanza all'ordinanza istruttoria con cui era stata richiesta l'autorizzazione a stare in giudizio anche contro la resistente. La Corte ha anche osservato, in via ulteriore, che la decisione d'appello era conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'amministratore giudiziario non può stare in giudizio senza l'autorizzazione dell'organo competente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; la Corte ha escluso i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
richiede una specifica autorizzazione dell'organo competente per l'esercizio dell'azione e per la rappresentanza processuale dell'amministrazione giudiziaria nei rapporti inerenti ai beni sequestrati o confiscati.
richiamato come norma processuale sulla capacità processuale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.
richiamato nel motivo di ricorso, senza incidere sulla decisione di inammissibilità.
richiamato nel motivo di ricorso, senza superare il rilievo di difetto di specificità e mancato confronto con la ratio.
invocato in relazione alla possibile sanatoria dei vizi di rappresentanza/autorizzazione; la Corte ha però rilevato che non risultava adempiuto l'onere di produrre l'autorizzazione richiesta.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non idoneo a superare il difetto di specificità del ricorso.
norma sul rito camerale accelerato per la trattazione in Cassazione.
norma sul procedimento camerale in Cassazione.
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per abuso del processo o lite temeraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una ragione autonoma e decisiva, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con quella ratio; in difetto, il motivo è inammissibile per mancata correlazione con la decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: il ricorrente che richiami provvedimenti autorizzativi o documenti processuali deve indicarne il contenuto rilevante e spiegare in che modo essi incidano sulla statuizione censurata.
- Nelle procedure di prevenzione patrimoniali, l'amministratore giudiziario non può validamente iniziare o proseguire azioni giudiziarie senza la specifica autorizzazione dell'organo competente, quando tale autorizzazione sia richiesta dalla disciplina applicabile.
- La sanatoria dei vizi relativi alla capacità o rappresentanza processuale non opera in modo automatico: è necessario che l'autorizzazione o il potere rappresentativo emergano in modo chiaro e riferito alla concreta azione esercitata.
- La deduzione di violazione di norme processuali e del diritto di difesa non vale a superare l'inammissibilità del ricorso se la censura non investe il fondamento effettivo della decisione di merito.
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