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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37214/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2006, aveva contestato a una ditta individuale un maggior reddito d'impresa ai fini Irpeg, Irap e Iva, applicando gli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 4, comma 2, d.P.R. 441/1997. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il parziale accoglimento del ricorso della contribuente, ritenendo che la presunzione legale di cessione in nero operasse solo in presenza di un riscontro fisico di ammanco delle merci in magazzino e non già sulla base di differenze inventariali risultanti dalle scritture. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4, comma 2, d.P.R. 441/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'operatività della presunzione legale in assenza di verifica materiale in loco e avesse indebitamente parlato di "doppia presunzione", quando invece è la legge a presumere la cessione dei beni non giustificati contabilmente; la contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che l'art. 4, comma 2, d.P.R. 441/1997 prevede una presunzione legale di cessione o acquisto in presenza di differenze quantitative tra scritture/documentazione obbligatoria e consistenze delle rimanenze registrate, e che tale presunzione opera anche per le differenze inventariali; il contribuente può superarla solo con le prove tassativamente previste dal medesimo d.P.R., non con qualsiasi mezzo e non mediante generiche spiegazioni come la svalutazione delle merci. Poiché la CTR aveva escluso la presunzione richiedendo un riscontro fisico di ammanco e aveva ritenuto sussistente una indebita "doppia presunzione", la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la vicenda applicando i principi indicati e verifichi se la contribuente abbia fornito la prova contraria nei modi previsti.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    norma posta a base dell'accertamento induttivo del maggior reddito d'impresa

  • art. 4, comma 2, d.P.R. 441/1997

    le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino ... e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo

    la differenza tra scritture di magazzino e rimanenze registrate integra una presunzione legale di cessione o acquisto, operante anche per le differenze inventariali

  • art. 1, d.P.R. 441/1997

    individua le modalità di prova contraria e le ipotesi in cui i beni non rinvenuti possono considerarsi giustificati, nei limiti stabiliti dal regolamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere e ribadire il riparto dell'onere probatorio in tema di superamento della presunzione legale

  • art. 14, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico

    le variazioni di magazzino e le differenze inventariali possono essere annotate, ma ciò non esclude l'operatività della presunzione legale di cessione

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

  • art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

    norma che ha introdotto il procedimento camerale richiamato in sentenza

Massime di principio

  • La presunzione legale di cessione o acquisto prevista dal d.P.R. 441/1997 opera anche quando emergano differenze inventariali tra scritture di magazzino e rimanenze registrate, senza che sia necessario un previo accertamento fisico di ammanco sul luogo di giacenza.
  • Trattandosi di presunzione legale relativa, il contribuente può vincerla solo con la prova contraria e nei limiti tassativi previsti dalla disciplina speciale; non è sufficiente una generica spiegazione contabile o estimativa delle differenze di magazzino.
  • Non vi è "doppia presunzione" quando l'Ufficio applica una presunzione legale espressamente prevista dall'ordinamento: la ricostruzione del maggior reddito può fondarsi direttamente sulla differenza quantitativa accertata e la prova contraria resta a carico del contribuente secondo i mezzi tipizzati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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