Cassazione Civile, Ordinanza n. 16745/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1996 e chiusa nel 2019. La Corte d'appello di Milano, decidendo sull'opposizione del Ministero contro il decreto del consigliere designato, ha riconosciuto alla società resistente un indennizzo di euro 5.400, oltre accessori, e ha posto integralmente a carico del Ministero le spese. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 4 L. 89/2001 e falsa applicazione dell'art. 2 L. 89/2001, sostenendo che il termine di sei anni per la ragionevole durata della procedura fallimentare non sarebbe un limite rigido e che il giudice avrebbe dovuto valutare anche complessità, oggetto del procedimento e comportamento delle parti e del giudice; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, perché la Corte d'appello avrebbe affermato di assumere come dies a quo la data di ammissione al passivo, ma avrebbe poi indicato una data che, secondo il ricorrente, coincideva solo con l'apertura della verifica delle domande e non con l'esecutività dello stato passivo; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere gravato il Ministero dell'intero carico delle spese nonostante l'opposizione fosse stata accolta solo parzialmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto il criterio della Corte territoriale che, per le procedure concorsuali, applica il termine legale di sei anni previsto dall'art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001 come durata ragionevole massima, sottratta alla discrezionalità del giudice. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la Corte d'appello aveva spiegato adeguatamente la scelta del dies a quo e si era conformata alla giurisprudenza di legittimità. Ha infine respinto la censura sulle spese, ricordando che nel giudizio di equa riparazione la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello richiesto non integra accoglimento parziale tale da giustificare la compensazione o un diverso governo delle spese. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere alla resistente le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
È evocato per denunciare la pretesa motivazione apparente della decisione di merito; la Corte esclude che il vizio sussista quando la motivazione consenta di comprendere il percorso decisorio.
La Corte ribadisce che il criterio delle spese segue la soccombenza e che, nel caso concreto, non vi era ragione per discostarsene in favore del ricorrente.
È richiamato per escludere che la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello domandato integri un accoglimento parziale legittimante la compensazione delle spese.
art. 2, commi 2, 2-bis e 2-ter
La durata ragionevole del processo è fissata, per le procedure concorsuali, entro il limite legale di sei anni, che la Corte considera vincolante e non derogabile sulla base di una valutazione discrezionale del giudice.
È richiamato nel primo motivo di ricorso, ma il ricorso viene respinto perché la disciplina applicabile è quella dell'art. 2 come novellato.
Il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.
La disposizione è ritenuta inapplicabile al giudizio di equa riparazione, per cui non opera il relativo meccanismo sanzionatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione relativo a una procedura concorsuale, il termine di sei anni previsto dall'art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001 costituisce un parametro legale di ragionevole durata, non superabile mediante una valutazione discrezionale caso per caso in senso ampliativo.
- Nella durata complessiva della procedura fallimentare possono essere compresi anche i tempi impiegati per vicende incidentali o parallele, perché tali attività restano interne all'unico procedimento concorsuale.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è sindacabile il semplice dissenso sulla sufficienza o sull'opportunità della motivazione quando il ragionamento del giudice sia comprensibile.
- Nel giudizio di equa riparazione la liquidazione di un importo inferiore a quello richiesto non integra, di regola, accoglimento parziale idoneo a giustificare la compensazione delle spese, poiché la quantificazione dell'indennizzo è rimessa al potere officioso del giudice.
- Il dies a quo per il computo della durata irragionevole, nelle procedure concorsuali, può essere individuato nella fase di ammissione del credito al passivo secondo l'orientamento giurisprudenziale applicato dal giudice di merito.
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