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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23880/2021 del 03/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite di vicinato tra fondi confinanti siti in Formello. La proprietaria del fondo attoreo, poi sostituita dai suoi eredi, lamentava che i vicini avessero scavato un cunicolo nel sottosuolo del loro terreno, eretto costruzioni e realizzato una veduta a distanza illegale dal confine. Il Tribunale accolse solo la domanda relativa al cunicolo e rigettò il resto; la Corte d'appello rigettò integralmente il gravame, ritenendo che il muro in contestazione fosse un muro di contenimento di una scarpata naturale e che le costruzioni realizzate al di sotto del piano naturale di campagna non fossero soggette alla disciplina sulle distanze; inoltre escluse la sussistenza di una veduta esercitabile dalla sommità del muro. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) violazione dell'art. 22 delle N.T.A. del PRG del Comune di Formello, sostenendo che la disciplina sulle distanze legali si applica anche ai fondi a dislivello e chiedendo la cassazione senza rinvio; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la scarpata non fosse naturale ma originata da escavazioni dei resistenti e che quindi il muro non fosse un semplice muro di sostegno; 3) violazione degli artt. 872, 873, 875, 876 e 877 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante che il muro fosse interamente all'interno del fondo dei resistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di nullità del contraddittorio sollevata dalla controricorrente per il preteso difetto di notifica al coniuge del de cuius, richiamando il principio di ultrattività del mandato difensivo quando la parte era costituita con difensore e l'evento morte non era stato ritualmente comunicato. Nel merito ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: il primo perché i ricorrenti si erano limitati a richiamare in astratto la regola sulle distanze in presenza di dislivello, senza incidere sull'accertamento di fatto della Corte d'appello secondo cui i manufatti non erano costruzioni essendo collocati sotto il livello medio di campagna; il secondo perché la censura, formalmente proposta come omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a contestare la valutazione di merito del manufatto e perché l'accertamento sulla funzione di sostegno di scarpata naturale era una valutazione di fatto e di prova non sindacabile ex art. 360 n. 5 c.p.c.; il terzo perché la questione della collocazione del muro all'interno del fondo era irrilevante una volta escluso che si trattasse di costruzione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 N.T.A. del Piano regolatore generale del Comune di Formello

    La censura fondata su questa norma è stata ritenuta infondata perché la Corte ha mantenuto ferma la qualificazione dei manufatti come non costituenti costruzioni, sicché la disciplina sulle distanze non veniva in rilievo nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare la mera valutazione di merito della natura del manufatto o la ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito.

  • artt. 872, 873, 875, 876 e 877 c.c.

    Le norme sulle distanze tra costruzioni e sulle costruzioni sul confine sono state ritenute inconferenti una volta escluso che il muro contestato integrasse una costruzione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

    È stato affermato l'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002

    La Corte richiama il parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 15295/14 Sezioni Unite

    Richiamato il principio di ultrattività del mandato difensivo: se la parte era costituita con difensore e il decesso non è stato portato ritualmente a conoscenza della controparte, la notifica al difensore resta valida.

  • Cass. sez. L n. 24845/18

    Ribadisce il principio dell'ultrattività del mandato professionale in caso di morte della parte costituita.

  • Cass. sez. 2 n. 26274/18

    La funzione di sostegno di una scarpata naturale e la relativa valutazione probatoria costituiscono accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • Cass. sez. 2 n. 11388/13

    È costruzione il muro al quale venga artificialmente addossato terreno per realizzare un terrapieno o accentuare artificialmente il dislivello; diversamente, la mera opera di sostegno di una scarpata naturale non è qualificata come costruzione.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che un manufatto non integra una "costruzione" ma un muro di contenimento di scarpata naturale, le norme sulle distanze legali tra costruzioni non possono essere invocate per sovvertire tale accertamento con una mera censura in diritto.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o della qualificazione fattuale dell'opera, poiché la valutazione della funzione del manufatto resta riservata al giudice di merito.
  • La disciplina delle distanze tra fabbricati opera anche in presenza di fondi a dislivello solo quando si sia in presenza di opere qualificabili come costruzioni; non basta, dunque, la mera allegazione di un diverso assetto altimetrico dei fondi.
  • Un muro di sostegno non assume natura di costruzione se serve a contenere una scarpata naturale; assume invece rilievo edilizio ai fini delle distanze se il terreno viene artificialmente addossato per creare un terrapieno o accentuare il dislivello.
  • In caso di morte della parte costituita, la notifica effettuata al difensore resta valida finché l'evento non sia stato ritualmente comunicato alla controparte, in applicazione del principio di ultrattività del mandato difensivo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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