Cassazione Civile, Ordinanza n. 21306/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (importatore)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di rettifica dei dazi doganali e dai correlati provvedimenti sanzionatori emessi a seguito della riqualificazione tariffaria di due importazioni, effettuate nel 2015, di pantofole da camera ad uso alberghiero. L'amministrazione ha ritenuto che la presenza di una suola in materiale plastico imponesse la classificazione alla voce doganale 6404191000 e non a quella dichiarata dall'operatore, 6405209100, con conseguente aumento dell'aliquota daziaria e dell'IVA. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della società importatrice; la CTR ha rigettato l'appello dell'amministrazione valorizzando, tra l'altro, ITV, documentazione tecnica, fotografie, perizia giurata e accertamenti del laboratorio doganale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita assenza di motivi specifici di appello; 2) violazione degli artt. 33 e 37 Reg. UE 952/2013 (CDU), sostenendo l'erronea equiparazione di rapporti di prova/attestazioni tecniche a ITV e contestando la rilevanza di ITV rilasciate a terzi e della pretesa identità della merce; 3) violazione della normativa tariffaria doganale (Reg. CE 2654/1987, TARIC, note esplicative e Reg. 292/2001) per errata individuazione della voce doganale corretta; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per l'attribuzione di prevalenza alla perizia di parte e per il rilievo dato al fatto che importazioni precedenti non erano state contestate; 5) violazione dell'art. 11 d.lgs. 374/1990 per avere la CTR escluso la revisione a posteriori senza nuovi elementi, nonostante la verifica fisica avesse accertato l'asserita errata classificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati, e in parte inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, i motivi centrali relativi alla valenza delle ITV e degli altri elementi probatori sulla classificazione della merce. In particolare, ha affermato che l'ITV, pur non vincolando retroattivamente per importazioni già avvenute e pur essendo rilasciata a favore del titolare, può essere utilizzata nel giudizio come mezzo di prova se riguarda un prodotto identico, secondo l'accertamento del giudice di merito. Ha inoltre osservato che la CTR aveva compiuto un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità sulla coincidenza tra la merce importata e quella oggetto dell'ITV belga, e che le contestazioni dell'amministrazione miravano in sostanza a una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il rigetto delle censure principali ha reso assorbite/inammissibili le doglianze ulteriori. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte non accoglie la censura di difetto di specificità dell'appello, perché il nucleo decisivo della decisione è altrove e la doglianza tendeva comunque a contestare il merito della classificazione doganale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è evocato quale vizio processuale dedotto dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa la fondatezza della censura.
artt. 33 e 37 Regolamento UE n. 952 del 2013 (CDU)
l'ITV è obbligatoria per l'autorità doganale solo per le merci per le quali le formalità siano compiute dopo la data di efficacia della decisione; tuttavia una ITV rilasciata a terzi può valere come mezzo di prova se riferita a prodotto identico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
le censure formalmente qualificate come violazioni di legge sono state considerate, in parte, tentativi di ottenere una rivalutazione del fatto.
Regolamento CE n. 2654/1987
richiamato dalla ricorrente in relazione alla corretta classificazione tariffaria, ma la Corte non accoglie la tesi dell'erroneità della classificazione operata dai giudici di merito.
TARIC
è il riferimento tariffario decisivo per la classificazione doganale; la Corte conferma che la valutazione di merito ha correttamente utilizzato gli elementi tecnici e documentali per individuare la voce applicabile.
Regolamento n. 292/2001
richiamato come supporto interpretativo della voce doganale invocata dall'Agenzia; la censura è respinta perché attiene in sostanza al merito della classificazione.
la doglianza è respinta perché la CTR ha valutato il materiale probatorio e la censura mirava a sostituire la propria lettura del fatto a quella del giudice di merito.
art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990
la Corte non accoglie la tesi secondo cui la revisione a posteriori sarebbe sempre legittima in presenza di verifica fisica; la censura non supera il vaglio di legittimità perché presuppone una diversa ricostruzione fattuale.
Massime di principio
- L'Informazione tariffaria vincolante ha efficacia obbligatoria per le operazioni doganali effettuate dopo la sua decorrenza, ma può essere valorizzata nel giudizio come elemento probatorio anche se emessa a favore di un soggetto diverso, purché riguardi un prodotto identico a quello controverso.
- Nelle controversie sulla classificazione doganale, il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito dell'accertamento compiuto dal giudice territoriale sulla identità della merce e sulla valutazione comparativa dei dati tecnici e documentali.
- La doglianza formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile o infondata quando, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e delle risultanze di fatto.
- Se una ratio decidendi autonoma e sufficiente viene validamente confermata, le ulteriori censure che investono altre rationes diventano prive di interesse o comunque non decisive ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →