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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02213/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui venivano irrogate sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'atto fosse stato validamente emesso da un viceprefetto, incaricato come dirigente dell'Area III-ter della Prefettura competente per il sistema sanzionatorio amministrativo in materia stradale, e che non fosse necessaria la firma autografa. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi di violazione o falsa applicazione dell'art. 18 L. 689/1981 e dell'art. 204 C.d.S.: da un lato contestando la legittimazione dell'atto e dall'altro la mancanza di firma autografa dell'ordinanza-ingiunzione, sostenendo inoltre l'assenza di adeguata prova della delega e lamentando il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, dei poteri istruttori officiosi ex art. 213 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi non superavano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo la decisione del tribunale conforme a un orientamento consolidato della Cassazione. È stato ribadito che l'ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative in materia di codice della strada può essere emessa dal viceprefetto delegato, anche se la funzione non rientra tra le attribuzioni ordinarie del delegato, purché vi sia delega specifica del prefetto. La Corte ha inoltre richiamato la regola secondo cui, quando l'atto è redatto con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. In applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 689/1981

    Richiamato come norma invocata dal ricorrente; la Corte nega che la sua violazione sia configurabile, perché l'ordinanza-ingiunzione risulta validamente adottata da funzionario delegato secondo orientamento consolidato.

  • art. 204 C.d.S.

    Richiamato come norma invocata dal ricorrente; la Corte ritiene corretto l'operato del tribunale nel ritenere legittima l'ordinanza-ingiunzione per sanzioni del codice della strada emessa da viceprefetto delegato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure non si discostano da un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 213 c.p.c.

    La mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice di merito è ritenuta non decisiva, poiché la delega specifica era già comprovata.

  • art. 3, comma 2, L. 39/1993

    Per gli atti redatti con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata definita con il procedimento camerale in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., viene applicata la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Non è applicabile la condanna ex comma 3 per le spese aggravate, in mancanza di attività difensive della parte intimata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada può essere validamente emessa da un viceprefetto munito di delega specifica del prefetto, anche se l'attività non rientra nelle attribuzioni proprie del funzionario delegato.
  • La delega all'adozione di singoli atti amministrativi rileva se specificamente conferita e indicata nell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso non è decisiva la mancata produzione di ulteriori attestazioni dell'amministrazione se la prova della delega è già in atti.
  • Quando un provvedimento amministrativo è formato con sistemi meccanizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, secondo la disciplina richiamata dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure risultano conformi a un orientamento della Corte consolidato e il ricorrente non prospetta argomenti idonei a mutarlo.
  • In sede di definizione anticipata conformemente alla proposta del consigliere, la manifesta superfluità del giudizio di cassazione può giustificare la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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