Cassazione Civile, Ordinanza n. 04902/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello in materia lavoristica in cui la Corte d’appello aveva ritenuto irregolare la notificazione dell’atto di appello per l’udienza del 5.2.2020, affermando che nella notifica telematica non si rinvenisse il ricorso in appello ma solo il decreto di fissazione dell’udienza; aveva inoltre rilevato che l’appellante non aveva documentato la successiva notifica in rinnovazione disposta dalla Corte. L’amministrazione ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 415, 435 e 291 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto mancante l’atto di appello nella notifica originaria, quando invece la notifica telematica conteneva documenti idonei a rendere percepibile alla controparte la natura dell’impugnazione; ha anche dedotto che il rinvio per rinnovazione era stato disposto solo per il mancato rispetto dei termini a comparire, sicché la Corte avrebbe dovuto verificare la regolarità della notifica e decidere nel merito. Con il secondo motivo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo relativo al controllo delle prove documentali. Con il terzo motivo, articolato in due submotivi, ha censurato questioni di merito. La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione e ha poi esaminato il vizio processuale: ha qualificato la notificazione originaria come, al più, nulla e non inesistente, perché risultavano comunque documenti idonei a far comprendere che si trattava di un appello; ha inoltre osservato che la costituzione dell’appellata in giudizio sanava ogni vizio della vocatio in ius e rendeva superflua la rinnovazione della notifica. Da ciò ha tratto la conclusione che, dopo la sanatoria, la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere la causa nel merito. Sono stati quindi assorbiti il secondo e il terzo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima Corte d’appello perché definisca la controversia nel merito. Ha inoltre ritenuto che il ricorso per cassazione fosse stato ritualmente e tempestivamente proposto. La ragione dell’accoglimento è processuale: la notificazione dell’appello, anche se priva dell’atto di impugnazione o comunque irregolare, non era inesistente ma al più nulla e risultava sanata dalla costituzione della parte appellata; pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla decisione nel merito invece di arrestarsi sulla questione notificatoria.
Norme richiamate
richiamato per denunciare la violazione delle norme sul rito del lavoro e sulla trattazione dell’appello
richiamato per sostenere l’erroneità della declaratoria di irregolarità della notifica dell’appello nel rito del lavoro
richiamato in tema di rinnovazione della notificazione nulla
utilizzato come parametro del vizio processuale denunciato
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
la costituzione in giudizio è ritenuta sanare il vizio della vocatio in ius, rendendo superflua la rinnovazione
art. 83, co. 1, d.l. n. 18/2020
richiamato per la disciplina del rinvio d’ufficio delle udienze nel periodo emergenziale Covid
art. 83, co. 2, d.l. n. 18/2020
richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid
richiamato come modifica della disciplina emergenziale sulla sospensione/rinvio delle udienze
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 18/2020
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 23/2020
richiamato per l’adesione al recente orientamento di legittimità sulla qualificazione della notificazione
richiamato per il passaggio processuale dalla sezione VI alla trattazione ordinaria camerale
art. 14916/2016, Cass. S.U.
richiamato per affermare che la notificazione non è inesistente quando l’atto consente di individuare il contenuto e la parte destinataria
Cass. 30 ottobre 2020, n. 30082
richiamata per il principio secondo cui, nel rito del lavoro, la notifica può essere considerata valida/nonnulla se comunque idonea a far percepire l’impugnazione
Cass. 8 febbraio 2017, n. 15351
richiamata per la presumibile validità della notifica effettuata al difensore extra districtum ma officiato nel primo grado
Cass. 1° ottobre 2018, n. 23667
richiamata per il principio della sanatoria del vizio della vocatio in ius per effetto della costituzione della parte
Cass. 17 luglio 2023, n. 20601
richiamata per confermare che la costituzione in giudizio sana il vizio della vocatio in ius
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, una notificazione dell’atto di appello non è inesistente quando, pur in presenza di irregolarità o della mancata integrale allegazione dell’atto, il destinatario possa comunque comprendere che si tratta di un’impugnazione avverso una specifica sentenza e di quali parti provenga.
- La notifica telematica va valutata in concreto, considerando l’insieme dei documenti trasmessi; la presenza della relata, dei riferimenti alle parti e del decreto di fissazione dell’udienza può essere sufficiente a escludere l’inesistenza della notificazione.
- La costituzione in giudizio dell’appellato sana i vizi della vocatio in ius, rendendo superflua la rinnovazione della notificazione già viziata ma non inesistente.
- Quando il vizio della notificazione è sanato dalla costituzione della controparte e il contraddittorio è regolare, il giudice di appello deve procedere alla decisione nel merito senza arrestarsi su questioni meramente formali.
- La rinnovazione della notificazione disposta dal giudice non è necessaria se il vizio originario è stato sanato dalla costituzione della parte destinataria.
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