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Sentenza

Sentenza n. 693/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento dell’atto del Ministro della difesa n. D40/40.001 del 1° agosto 2023, recante il calendario delle esercitazioni militari in Sardegna nel secondo semestre 2023, con riferimento specifico alle attività addestrative programmate presso i poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca.

Giustizia amministrativa202300692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: calendario ministeriale delle esercitazioni militari nei poligoni demaniali sardi per il secondo semestre 2023, con riferimento alle attività presso i poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato il programma ministeriale di utilizzazione dei poligoni militari della Sardegna per il secondo semestre 2023, adottato dal Ministro della Difesa nonostante il parere contrario dei componenti regionali del Comitato misto paritetico. Ha dedotto la violazione del principio di precauzione e l’eccesso di potere, lamentando l’autorizzazione delle attività addestrative in assenza di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), nonché l’omessa considerazione di soluzioni alternative meno impattanti, quali la localizzazione delle esercitazioni al di fuori dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale, la delocalizzazione, modificazione o riduzione delle attività maggiormente dannose e l’imposizione di adeguate prescrizioni ambientali. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la VINCA dovesse essere effettuata prima di qualsiasi decisione definitiva sulla prosecuzione delle esercitazioni nei poligoni interessati. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando le esigenze di difesa nazionale, gli impegni internazionali dello Stato e la disciplina speciale concernente l’impiego dei poligoni militari. In sede cautelare, il TAR aveva escluso la prevalenza del periculum ambientale e aveva riservato al merito l’approfondimento sulla necessità della VINCA e sul momento procedimentale nel quale essa avrebbe dovuto essere svolta; il Consiglio di Stato aveva confermato tale impostazione in sede cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la necessità della VINCA, la violazione del principio di precauzione o gli ulteriori vizi dedotti. Il calendario impugnato riguardava esclusivamente le esercitazioni del secondo semestre 2023 e aveva ormai cessato definitivamente di produrre effetti giuridici. L’eventuale annullamento non avrebbe quindi procurato alla ricorrente un’utilità concreta e attuale riferita all’atto impugnato. Il giudice ha escluso che una pronuncia di merito potesse orientare in via generale e astratta il futuro esercizio del potere amministrativo, poiché l’effetto conformativo opera nell’ambito della specifica vicenda amministrativa oggetto del giudizio e l’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. È stato inoltre precisato che il mero interesse alla conoscenza della legittimità di un atto ormai privo di effetti non integra, nel sistema di giurisdizione soggettiva, un interesse alla decisione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 322, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa

    La disposizione attribuisce al Ministro della Difesa la decisione definitiva sui programmi di attività addestrative quando la maggioranza dei membri regionali del Comitato misto paritetico esprime parere contrario; il richiamo è contenuto nella motivazione cautelare, non costituisce la ratio decisoria della sentenza di merito.

  • art. 356, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici

    La disposizione è richiamata in sede cautelare per evidenziare il necessario coordinamento tra disciplina ambientale e insopprimibili esigenze dello strumento militare; non è stata applicata nel merito per effetto della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 5, comma 9, d.P.R. 357/1997

    Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13

    La norma è stata richiamata nell’ordinanza cautelare come disciplina dei presupposti per la realizzazione di piani o interventi nonostante una valutazione di incidenza negativa; la sentenza definitiva non decide la questione della sua applicabilità al calendario delle esercitazioni.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    La disposizione impedisce al giudice di formulare statuizioni generali e astratte dirette a vincolare futuri esercizi del potere amministrativo; l’effetto conformativo può riguardare soltanto la vicenda amministrativa oggetto del giudizio e i suoi seguiti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base normativa della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla cessazione definitiva degli effetti dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando l’atto amministrativo impugnato ha cessato definitivamente di produrre effetti, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l’eventuale annullamento non può più procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale riferita a quella specifica vicenda amministrativa.
  • L’effetto conformativo di una pronuncia di annullamento non può essere utilizzato per orientare in via generale e astratta futuri esercizi del potere amministrativo, poiché l’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta al giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
  • Nel sistema di giurisdizione soggettiva, il mero interesse alla verifica della legittimità di un provvedimento ormai privo di effetti non è sufficiente a mantenere l’interesse alla decisione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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