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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34083/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da due creditrici nei confronti della debitrice e del soggetto che aveva erogato una somma di denaro alla debitrice. Le attrici, munite di una sentenza di condanna contro la debitrice, hanno chiesto in via principale la declaratoria di simulazione assoluta, e in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto con cui era stata concessa in prestito gratuito la somma di euro 167.000, nonché dell'atto notarile di concessione di ipoteca volontaria e di emissione di titoli cambiari. In primo grado il tribunale ha dichiarato simulato il contratto di mutuo e la costituzione di ipoteca volontaria, e ha dichiarato inefficace l'emissione dei titoli cambiari. In appello il soccombente ha censurato la decisione deducendo: 1) omessa pronuncia sull'istanza di interruzione del processo per morte della coobbligata/debitrice contumace in appello; 2) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la corte territoriale avesse deciso su presupposti estranei; 3) omesso esame di un fatto decisivo, contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c., per aver prima qualificato il rapporto come mutuo e poi negato prova documentale dello stesso; 4) erronea condanna integrale alle spese, ritenendo che la parziale fondatezza del primo motivo di appello imponesse compensazione totale o parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado non determina interruzione del processo, già in stato di quiescenza, ma rileva solo ai fini della notifica della sentenza e dell'impugnazione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carente esposizione del fatto processuale e, comunque, ha osservato che la sentenza impugnata aveva effettivamente qualificato il rapporto come mutuo, dichiarandolo simulato, e poi aveva coerentemente ritenuto prive di causa le cambiali; ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché non era indicato alcun fatto storico decisivo non esaminato e la motivazione della corte territoriale non era contraddittoria; ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la soccombenza va valutata globalmente sull'esito finale della lite e che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per i vizi di ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse un decisum extra petita e ha precisato che l'omessa pronuncia sull'istanza di interruzione non era decisiva

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra prove e decisione; la Corte ha ritenuto infondata la censura

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la dedotta inversione dell'onere della prova; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata avesse invertito l'onere probatorio

  • art. 2901 c.c.

    menzionato come base della domanda subordinata di inefficacia revocatoria dell'atto dispositivo

  • art. 299 c.p.c.

    disciplinante le vicende interruttive del processo; la Corte ha affermato che l'evento morte dopo la sentenza di primo grado non produce interruzione

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato per chiarire che l'interruzione opera solo in un processo ancora pendente e in corso di effettivo svolgimento

  • art. 328 c.p.c.

    indicato per affermare che l'evento morte nel periodo tra i gradi incide sulla legittimazione alla notifica della sentenza e sui termini per impugnare

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio processuale dedotto in cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la definizione camerale dell'ordinanza

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per la possibilità di correggere la motivazione e rigettare il motivo quando la decisione sia comunque conforme a diritto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per il principio di soccombenza nella regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese, affermandosi che essa è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la misura del contributo unificato

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per il dovere del giudice di evitare formalità superflue e assicurare ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • L'evento morte di una parte verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado non determina l'interruzione del processo nei gradi successivi, perché il rapporto processuale è già in stato di quiescenza; l'evento rileva invece per la legittimazione alla notifica della sentenza e dell'impugnazione e per il decorso dei termini per impugnare.
  • Quando un motivo di ricorso in cassazione denuncia un vizio processuale, il suo accoglimento richiede che la questione non esaminata sia decisiva; se la questione è giuridicamente infondata e non necessita di ulteriori accertamenti, la Corte può rigettare il motivo correggendo la motivazione della decisione impugnata.
  • La domanda di simulazione assoluta proposta da terzi estranei al contratto può essere provata anche per presunzioni, senza necessità di prova documentale diretta.
  • Non sussiste ultrapetizione se il giudice, nel ricostruire il rapporto dedotto, ne individua la corretta qualificazione giuridica e trae da essa le conseguenze coerenti sul piano causale e negoziale.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va valutata in termini globali e complessivi rispetto all'esito finale della controversia; la compensazione delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata disposizione non è di per sé censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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