Cassazione Penale, Sentenza n. 41980/2024 del 15/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di conferma della condanna per omicidio colposo aggravato contestata a Palatucci. Il motivo principale dedotto dal difensore era l'errore nel computo della prescrizione: si sosteneva che il reato si fosse estinto per prescrizione in data 05/07/2022, quindi prima dell'udienza di appello del 20/11/2023. Venivano invocate violazioni delle norme sul calcolo dei termini di prescrizione (artt. 157, 159 e 161 c.p. e art. 129 c.p.p. quanto all'obbligo di rilevare d'ufficio le cause di estinzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il vizio denunciato in quanto il termine massimo di prescrizione non era maturato al momento della sentenza di appello, atteso che: la consumazione risale all'08/10/2007; per il reato di cui all'art. 589, comma 2 c.p. il termine ordinario (per effetto del raddoppio previsto dall'art. 157, comma 6 c.p.) è di 12 anni e il termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma 2 c.p., è di 15 anni (scaduto il 08/10/2022); tuttavia vanno sommati i periodi di sospensione della prescrizione verificatisi nel primo grado di giudizio (per adesione del difensore alle astensioni dalle udienze proclamate dalla categoria forense e per rinvii concordati), che ammontano a complessivi 2 anni, 1 mese e 21 giorni. Aggiungendo tali sospensioni, la prescrizione sarebbe maturata il 29/11/2024, quindi successivamente alla sentenza d'appello. Perciò il gravame è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'omicidio colposo; la pena edittale prevista ai fini del calcolo della prescrizione è quella vigente al tempo del fatto e influisce sul termine ordinario/straordinario di prescrizione.
Prevede il raddoppio del termine ordinario di prescrizione per i delitti quando la legge prevede una pena superiore a determinata soglia: qui ha determinato il raddoppio del termine ordinario fino a 12 anni per il reato contestato.
Stabilisce il termine massimo di prescrizione (cd. termine estintivo assoluto) rapportato al massimo della pena edittale; applicato per determinare il limite di 15 anni nel caso concreto.
Disciplina le cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha interpretato che i rinvii determinati dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze e i rinvii per accordo delle parti determinano la sospensione per l'intera durata del periodo.
Imposta al giudice l'obbligo di rilevare d'ufficio le cause di estinzione del reato in ogni stato e grado del procedimento; la normativa è stata evocata dal ricorrente ma i giudici di legittimità hanno ritenuto che, posto il corretto calcolo dei termini con le sospensioni, non sussistesse estinzione da rilevare d'ufficio.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso con l'obbligo di esposizione sintetica; la Corte ha rilevato che i motivi erano enunciati nei limiti richiesti dalla norma.
Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile, con valutazione della colpa nella proposizione del gravame; qui è stata irrogata l'ammenda di euro 3.000.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 125)
Riforma che ha modificato il trattamento sanzionatorio dell'art. 589 c.p. innalzando la pena massima; rilevante per stabilire se il reato sia stato commesso prima o dopo la modifica e quindi per determinare i termini di prescrizione applicabili.
Massime di principio
- Per il calcolo della prescrizione in reati commessi in epoche di modifiche legislative occorre determinare la pena edittale applicabile al momento del fatto per stabilire termine ordinario e massimo.
- I periodi di sospensione della prescrizione intervenuti durante il primo grado (anche per adesione del difensore ad astensioni collettive delle udienze o per rinvii concordati) devono essere computati integralmente e prorogano la scadenza della prescrizione.
- La Corte è tenuta a rilevare d'ufficio le cause di estinzione del reato (art. 129 c.p.p.), ma tale dovere non comporta annullamento se il calcolo dei termini, compresi i periodi di sospensione risultanti dagli atti, dimostra che la prescrizione non è maturata.
- In impugnazione per Cassazione i motivi devono essere enunciati nei limiti di sintesi prescritti dalle norme; ricorsi mal calibrati o che omettono periodi di sospensione già documentati negli atti rischiano l'inammissibilità.
- La proposizione di un ricorso infondato può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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