Cassazione Penale, Sentenza n. 6605/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per vizi di motivazione e travisamento della prova: in particolare si contestava l'affidabilità e la modalità degli identificativi fotografici e delle deposizioni dei testimoni Angelo Maruccia e Nicola Bellè (si sosteneva che Maruccia aveva reso dichiarazioni contraddittorie e che Bellè avrebbe indicato una persona diversa), la qualificazione della consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale da parte degli imputati (gli agenti indossavano abiti borghesi), la qualificazione delle bottiglie di vetro come "arma impropria" ai fini degli artt. 339 e 585 c.p., e un errore materiale nel calcolo della pena (discrepanza tra dispositivo e motivazione). Ferrari inoltre deduceva che la condanna era fondata quasi esclusivamente sulla deposizione di Maruccia nonostante contraddizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per essere basati su motivi non consentiti in questa sede (riconducibili a sindacato in fatto e rivalutazione delle prove). La decisione di merito è stata ritenuta logicamente motivata: la Corte ha confermato la valutazione complessiva delle prove (deposizioni delle persone offese, presenti e pubblici ufficiali, documentazione medica, riconoscimenti fotografici) e ha ritenuto attendibili i riconoscimenti di Maruccia e Bellè. E' stata inoltre rettificata un'errore materiale sulla misura della pena per Veiss Tonino, che è stata fissata in anni 2 e mesi 8 di reclusione (in luogo degli anni 2 e mesi 9 indicati per errore nel dispositivo). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel processo di merito gli imputati erano stati assolti da questo capo perché il fatto non sussiste; la Corte di Cassazione richiama la fattispecie ma non riforma la valutazione di merito.
Riferimento alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione rispetto ad un capo del giudizio; elemento di quadro processuale ma non centrale nel corretto esame di legittimità.
art. 339, secondo comma, cod. pen.
Richiamata come aggravante connessa alla qualità di pubblico ufficiale; la Corte osserva che, ove un oggetto sia concretamente usato per procurare lesioni, può concorrere l'aggravante.
art. 585, secondo comma, cod. pen.
Applicazione dell'aggravante per aver commesso lesioni con un "arma"; la Corte conferma l'orientamento secondo cui anche oggetti di uso comune (es. bottiglie di vetro) possono configurarsi come arma impropria se usati per offendere.
art. 4, comma secondo, legge n. 110/1975
Richiamata giurisprudenzialmente per definire il concetto di arma impropria: ogni oggetto, anche di uso comune e apparentemente privo di idoneità offensiva, che sia concretamente utilizzato per procurare lesioni, può essere considerato arma.
art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Norma che consente alla Cassazione, in presenza di vizi materiali, di annullare senza rinvio con direttamente la rideterminazione della pena; qui richiamata dal Pubblico Ministero e coerente con la rettifica materiale della pena a carico di Veiss.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per sostituirsi al giudice di fatto: i motivi che chiedono una rivalutazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
- Il riconoscimento operato da testimoni di fatti violenti può essere ritenuto attendibile anche se non privo di limitazioni formali, purché la valutazione complessiva delle prove (altre deposizioni, documentazione medica, contesto fattuale) giustifichi la decisione.
- La mancata consegna in dibattimento di un fascicolo fotografico o omissioni formali nelle annotazioni d'indagine non escludono automaticamente l'affidabilità di un riconoscimento; ciò va valutato nel contesto complessivo delle risultanze e della spiegazione fornita dal teste.
- Se gli agenti intervenuti erano in abiti borghesi, la consapevolezza della loro qualifica può comunque essere accertata quando essi si sono qualificati esplicitamente al momento dell'intervento.
- Oggetti di uso comune (es. bottiglie di vetro) possono essere qualificati come "arma impropria" se concretamente utilizzati per offendere: questo giustifica l'applicazione delle aggravanti previste dagli artt. 585 e connessi.
- Gli errori materiali nel dispositivo della sentenza (es. quantificazione della pena) possono e devono essere rettificati senza compromettere la validità della motivazione quando la correzione è evidente e il calcolo esatto risulta dalla motivazione stessa.
- In sede di impugnazione in Cassazione è più efficace concentrare i motivi su violazioni di diritto o nullità formali piuttosto che su richieste di riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni probatorie.
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