Cassazione Civile, Ordinanza n. 05593/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda contributi richiesti dall'INPS a un avvocato per l'anno 2010 a titolo di Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. Il professionista era iscritto all'albo forense, ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense perché, per quel periodo, non aveva raggiunto il reddito minimo che faceva sorgere l'obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, versando solo il contributo integrativo. La Corte d'appello aveva ritenuto non dovuti i contributi INPS, affermando che l'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 avrebbe introdotto un criterio esclusivamente quantitativo, sicché sarebbe rilevante solo il superamento della soglia di euro 5.000,00 e non anche l'abitualità dell'attività. L'INPS ha impugnato con un solo motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995, dell'art. 18 L. n. 111/2011, dell'art. 21 L. n. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, sostenendo che per il professionista iscritto ad albo ma non tenuto alla cassa di categoria occorre verificare anzitutto se l'attività sia abituale o occasionale, potendo il limite di euro 5.000,00 operare solo per le attività autonome occasionali e non per quelle abituali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'appello di Napoli e rinviando alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito perché basata esclusivamente sul mancato superamento della soglia reddituale, senza accertare in fatto se l'attività libero-professionale fosse svolta con carattere di abitualità. Ha ribadito che, per i professionisti iscritti ad albo non tenuti alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di euro 5.000,00 rileva invece per le sole prestazioni autonome occasionali.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Viene invocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
È la norma istitutiva della Gestione separata; la Corte la interpreta nel senso che l'iscrizione obbligatoria per il professionista iscritto ad albo sorge se l'attività è abituale e non è già soggetta a contribuzione presso la cassa di categoria.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
È richiamato come intervento di interpretazione autentica, letto insieme all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
art. 21 L. n. 247/2010
È tra le norme evocate nel motivo di ricorso a sostegno dell'assoggettamento contributivo del professionista avvocato.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La Corte ne limita la portata: la soglia di euro 5.000,00 è rilevante per l'attività autonoma occasionale, non per escludere l'obbligo di iscrizione quando l'attività sia abituale.
La motivazione richiama i precedenti conformi rinviando alla loro motivazione.
Norma procedurale richiamata per la proposta del relatore e la trattazione camerale.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo ma non tenuti alla cassa previdenziale di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata va verificato anzitutto in base alla natura abituale o occasionale dell'attività svolta; la soglia reddituale non è il criterio decisivo per escludere l'iscrizione quando l'attività è abituale.
- La produzione di un reddito inferiore a euro 5.000,00 non esclude automaticamente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata: può al più costituire un indizio, da valutare insieme agli altri elementi di fatto, per escludere l'abitualità dell'attività.
- La soglia di euro 5.000,00 prevista dalla disciplina sul lavoro autonomo occasionale opera come presupposto per l'assoggettamento a contribuzione delle attività occasionali, non come criterio generale sostitutivo dell'accertamento dell'abitualità professionale.
- L'abitualità dell'attività libero-professionale deve essere accertata in concreto e secondo una valutazione ex ante della scelta professionale, potendo il giudice utilizzare presunzioni semplici quali l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA e l'organizzazione materiale dell'attività.
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