Cassazione Civile, Ordinanza n. 15311/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un ex dipendente dell'industria mineraria siciliana, ammesso ai benefici previsti da una legge regionale, aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto a calcolare la base contributiva per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS sulla base dell'importo dell'indennità mensile effettivamente percepita, con riferimento al periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione di anzianità. Dopo un primo rigetto per prescrizione e una successiva decisione di appello che aveva ritenuto valido l'accordo transattivo tra le parti come autonoma ragione di improponibilità della domanda, la Corte di cassazione, in precedente fase rescindente, aveva cassato tale decisione affermando che si trattava di contribuzione obbligatoria con finalità assistenziale, non validamente disponibile tramite transazione. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la Corte territoriale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società e dall'INPS e ha confermato il rigetto. Il ricorso per cassazione deduceva: nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione delle norme processuali e sostanziali indicate nei primi due motivi; violazione di numerose disposizioni in tema di prescrizione, contribuzione e tutela previdenziale nel terzo motivo; e censura sulle spese di lite nel quarto motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando e facendo propri i principi già enunciati in precedenti ordinanze riguardanti la medesima vicenda e questioni analoghe. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di rinvio, che aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione dei contributi e aveva respinto integralmente la domanda del lavoratore. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, con distrazione anche dell'ulteriore importo per contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata nei motivi, senza diversa interpretazione espressa nel dispositivo
richiamato come norma sulla motivazione per relationem e sul rinvio a precedenti conformi
richiamato nei motivi per la dedotta violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte
nel precedente principio richiamato, la Corte ha affermato che la contribuzione con finalità assistenziale e obbligatoria ricade nell'ambito dell'art. 2115, comma 3, c.c. e non è validamente oggetto di transazione ex art. 2113 c.c.
secondo il precedente richiamato, le transazioni non possono validamente incidere su contribuzione obbligatoria con finalità assistenziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro dei primi due motivi di ricorso per asserita nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato quale vizio di violazione di legge nel terzo motivo
richiamati nel terzo motivo in relazione all'interpretazione della normativa applicabile alla contribuzione e alla prescrizione
art. 1, comma 268, L. n. 266/2005
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo
richiamati nel terzo motivo in tema di decorrenza e durata della prescrizione
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
richiamato nel terzo motivo quale disciplina della prescrizione contributiva
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
richiamato nel terzo motivo
richiamati nel terzo motivo
art. 36-bis, comma 11, d.l. n. 223/2006
richiamato nel terzo motivo
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 422/1988
richiamato nel terzo motivo
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel terzo motivo
art. 38, comma 7, L. n. 289/2002
richiamato nel terzo motivo
circolari INPS nn. 27/2006 e 262/1995
richiamate dal ricorrente come fonti amministrative a sostegno della propria tesi
artt. 3 e 38 Cost.
richiamati nel terzo motivo a fondamento costituzionale della pretesa previdenziale
sentenza n. 69/2014 Corte costituzionale
richiamata dal ricorrente nel terzo motivo
applicato per la condanna del ricorrente alle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La contribuzione dovuta in forza di una previsione di legge, con funzione assistenziale e collegata a una fase di prepensionamento, ha natura obbligatoria e non può essere validamente oggetto di transazione o rinuncia negoziale.
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; tuttavia, se la decisione impugnata si fonda su una diversa e autonoma ragione giuridica, come l'eccezione di prescrizione, essa può essere confermata ove tale ratio sia corretta.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: la critica all'invalidità della transazione non è idonea, da sola, a travolgere una decisione che respinga la domanda per prescrizione.
- Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente anche l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se previsto dalla legge.
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