Cassazione Civile, Ordinanza n. 15152/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una candidata che aveva partecipato a un concorso bandito nel 1989 presso un ente per l'edilizia residenziale pubblica, risultando idonea ma non vincitrice, e che chiedeva l'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria, dapprima dal dicembre 1992 e, in subordine, dal 19 febbraio 2002, data in cui erano stati assunti altri idonei non vincitori del medesimo concorso. La corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo: la preclusione derivante da un precedente giudicato amministrativo tra le stesse parti, che aveva già escluso il diritto soggettivo all'assunzione in mancanza di copertura finanziaria; l'inidoneità dei provvedimenti successivi di assunzione di altri candidati a superare tale giudicato, perché relativi a soggetti diversi e inseriti in graduatorie diverse; la mancata allegazione e prova, da parte dell'attrice, della propria posizione utile in graduatoria. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti, in sintesi, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione del giudicato esterno e degli artt. 2909 c.c. e 1362 c.c. per erronea lettura del precedente giudicato e degli atti del 2001-2002; violazione del giudicato interno; e, infine, censura sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero rationes decidendi autonome della sentenza impugnata, ciascuna idonea da sola a sorreggerla; pertanto, anche a voler superare una di esse, le altre avrebbero comunque impedito la cassazione. Ha inoltre affermato che la sentenza d'appello aveva correttamente individuato la portata del giudicato esterno e la sua efficacia preclusiva, che la lettura degli atti successivi e dei provvedimenti amministrativi è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto dei canoni ermeneutici e della motivazione logicamente coerente, e che la doglianza sulle spese era infondata perché la Corte territoriale aveva applicato il principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dalla ricorrente quale parametro di pretesa erronea valutazione degli atti e della prova
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza processuale
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
norma centrale sul giudicato esterno e interno; la Corte ribadisce che il giudicato preclude il riesame del punto fondamentale comune ai giudizi tra le stesse parti
richiamato per contestare l'interpretazione degli atti amministrativi successivi
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
evocato dal Collegio come profilo ostativo per la mancata specifica indicazione e localizzazione della sentenza amministrativa richiamata
richiamato per la definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio
richiamato per l'instaurazione del procedimento in camera di consiglio
applicato per la regolazione delle spese secondo soccombenza
applicato per la condanna della ricorrente a somme ulteriori a titolo sanzionatorio, in conformità alla definizione del ricorso secondo la proposta anticipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
L. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro del contributo unificato cui rapportare l'ulteriore importo
Sentenza TAR Sicilia n. 559/2000
richiamata come giudicato amministrativo tra le medesime parti, preclusivo della domanda di assunzione
Decisione C.G.A. n. 525/2002
richiamata quale conferma del precedente giudicato amministrativo
Pronuncia n. 339/2018
richiamata dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità della domanda e il superamento dell'eccezione di giudicato, ma ritenuta non dirimente
Provvedimenti n. 163/2001 e n. 24/2002
considerati dalla Corte territoriale come non idonei a elidere il giudicato, perché riferiti ad altri interessati e ad altre graduatorie
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono utilmente censurate tutte le ragioni poste a base della pronuncia.
- Il giudicato, interno o esterno, va individuato sulla base del dispositivo della sentenza e della sua motivazione, considerando il punto fondamentale comune alle controversie tra le stesse parti; esso preclude il riesame della questione anche in un successivo giudizio avente finalità diverse.
- L'efficacia del giudicato non è rimossa da atti successivi se questi non incidono realmente sul titolo o sul presupposto giuridico già definitivamente accertato, specie quando riguardino soggetti o graduatorie diverse.
- L'interpretazione di atti amministrativi e provvedimenti è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione meramente apparente o incoerente.
- La censura di omessa pronuncia richiede la mancanza totale di una decisione sul capo di domanda; non ricorre quando il rigetto della pretesa risulti anche implicitamente dalla struttura logico-giuridica della sentenza.
- Le statuizioni sulle spese seguono il principio di soccombenza salvo specifiche ragioni di deroga, che devono emergere dal provvedimento.
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