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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15310/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da un ricorso ex art. 445-bis c.p.c. proposto davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento del grado di invalidità utile al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato la parte privata alle spese. In Cassazione la parte ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, formalmente, violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ma in sostanza ha censurato la regolazione delle spese di lite per mancata compensazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. e dell'art. 417-bis c.p.c., sostenendo che dovesse applicarsi la riduzione delle spese prevista quando l'istituto previdenziale si difende tramite propri dipendenti, lamentando però senza trascrivere la comparsa di costituzione e senza dimostrare in modo autosufficiente i presupposti di fatto della pretesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il sindacato di legittimità sulle spese processuali non consente di censurare la valutazione di opportunità sulla mancata compensazione, salvo che siano violate le regole che impediscono di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza ex art. 360, comma 1, n. 6 c.p.c., poiché la ricorrente non ha trascritto il contenuto della comparsa di costituzione dell'ente previdenziale e, comunque, il controricorso indicava che l'ente si era difeso tramite un avvocato dipendente, circostanza incompatibile con la riduzione invocata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 445-bis c.p.c.

    Norma posta a base del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale e assistenziale, utilizzato dalla parte per ottenere l'accertamento del requisito sanitario.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La sua violazione è stata invocata solo formalmente, ma la censura è stata letta come critica alla mancata compensazione delle spese; la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non investe la valutazione discrezionale sulla compensazione, salvo violazione del divieto di porre le spese a carico del totalmente vittorioso.

  • art. 152-bis disp. att. c.p.c.

    Invocato per sostenere la riduzione delle spese nei casi di difesa dell'ente previdenziale tramite propri dipendenti; il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 417-bis c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 152-bis disp. att. c.p.c. quale base della pretesa riduzione delle spese nei giudizi previdenziali; la Corte non ha applicato la riduzione perché non risultava provato che l'ente si fosse difeso senza avvocato patrocinatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per dichiarare inammissibile il secondo motivo per mancata autosufficienza, in assenza di trascrizione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 91 c.p.c.

    Base della condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla regolazione delle spese è ammissibile solo nei limiti in cui si denunci la violazione del principio che vieta di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; non è invece sindacabile la mera valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'opportunità di compensarle.
  • Chi invoca in Cassazione la violazione di norme sulla liquidazione o riduzione delle spese deve rispettare il requisito di autosufficienza, trascrivendo o indicando specificamente gli atti processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La riduzione delle spese nei confronti dell'ente previdenziale presuppone che risulti effettivamente la sua difesa tramite propri dipendenti; se dagli atti emerge che l'ente si è avvalso di un avvocato, anche se dipendente, manca il presupposto per applicare la riduzione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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