Cassazione Penale, Sentenza n. 25128/2025 del 08/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva applicato la continuazione (art. 81 c.p.) a taluni reati commessi il 14 e 28 febbraio 2016 (tentato omicidio, reati in materia di armi, ricettazione) rideterminando la pena complessiva a 14 anni, ma aveva rigettato la richiesta di continuazione tra tali reati e il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) contestato come iniziato «quantomeno dal 1.1.2005» e protrattosi fino al 2018. La difesa ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge (art. 81 c.p., artt. 125 e 671 c.p.p.), rilevando che la Corte d'appello aveva valutato erroneamente il lungo intervallo temporale (2005-2016) senza considerare che la data indicata nel capo di imputazione era riferita genericamente al sodalizio e non alla effettiva partecipazione personale del ricorrente (nato nel 1994 e, secondo la sentenza, entrato nell'associazione nel 2016), e chiedendo dunque il riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e i reati-fine. È stato altresì dedotto un vizio nel calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato il giudice dell'esecuzione per aver fondato il suo motivo di rifiuto della continuazione su un dato fattuale errato (la presunta partecipazione del ricorrente al sodalizio sin dal 2005) e per carente disamina delle fonti probatorie. Ha precisato i criteri di applicazione dell'art. 81 c.p. (esame concreto di tempi e modalità, ricerca dell'unitarietà del disegno criminoso, valutazione di indici rivelatori come la distanza temporale, omogeneità del bene tutelato, modalità, condizioni di tempo e luogo) e il principio secondo cui, nel rapporto tra associazione e reati-fine, la continuazione è configurabile solo se i reati-fine sono stati programmati al momento in cui il soggetto si è determinato a entrare nel sodalizio. Visto il vizio, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio. Il secondo motivo (calcolo della pena) è stato assorbito.
Norme richiamate
Richiede un esame concreto di tempi e modalità delle condotte per riscontrare l'unità di disegno criminoso; gli indici rivelatori includono ridotta distanza temporale, omogeneità del bene tutelato, modalità della condotta e condizioni di tempo e luogo. Non è sufficiente la mera tendenza abituale a delinquere o l'inserimento nello stesso contesto criminale.
Delitto di associazione mafiosa; nel rapporto con i reati-fine la continuazione è configurabile se i reati-fine erano programmati al momento in cui il partecipante si è determinato a entrare nel sodalizio, non è sufficiente la generica riconducibilità dei reati allo scopo associativo.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante citata come art. 416-bis.1)
Rilevata come aggravante ad alcuni reati satellite; la sua presenza non determina di per sé il riconoscimento della continuazione senza l'accertamento dell'unità ideativa.
Art.56 (tentativo) e art.575 (omicidio): qualificati come reati-fine contestati per fatti del 2016; possono essere oggetto di valutazione ai fini della continuazione se risulta l'unitarietà del disegno criminoso.
Norma in materia di armi citata per i reati connessi alle armi commessi nel 2016; considerata fra i reati-fine potenzialmente riconducibili a un disegno unitario se dimostrata la programmazione.
Reato di ricettazione menzionato tra i reati del 28 febbraio 2016; come gli altri reati-fine, la sua inclusione nella continuazione dipende dalla prova dell'unità progettuale.
Richiamato nella censura difensiva con riguardo ai vizi di motivazione del giudice dell'esecuzione; evincibile che riguarda presupposti e corrette motivazioni delle decisioni di esecuzione.
Richiamato dalla difesa come norma processuale rilevante per il controllo dell'operato del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che vi fosse un vizio di motivazione meritevole di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) il giudice deve compiere un accertamento concreto e motivato sui tempi e le modalità delle condotte per risalire all'esistenza di un 'disegno criminoso' unitario; la mera reiterazione o la appartenenza allo stesso contesto criminale non bastano.
- La distanza temporale fra i reati è un indicatore importante: un lungo intervallo è logico indice di autonome ideazioni criminose salvo che vi sia una chiara giustificazione o prova di una programmazione unitaria.
- Nel rapporto tra associazione (art. 416-bis) e reati-fine, non è sufficiente che i reati siano funzionali allo scopo dell'associazione: occorre che siano stati previsti o programmati al momento in cui il singolo si è determinato ad aderire al sodalizio.
- Il giudice dell'esecuzione non può basare il suo giudizio su date o affermazioni generiche contenute nell'imputazione collettiva; deve accertare concretamente la data e la portata della partecipazione individuale.
- Vizi di fatto o carenze di motivazione che poggiano su presupposti errati (es. attribuire a un imputato una partecipazione dal 2005 quando era minorenne) comportano l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Se riconosciuta la continuazione, occorre ricalcolare la pena secondo le regole dell'art. 81 c.p.; le questioni di determinazione della pena devono essere valutate dopo l'accertamento definitivo della continuazione.
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