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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24983/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati edilizi e paesaggistici operata dalla Corte d'appello di Catania, articolando tre censure: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello perché effettuata presso il difensore e non presso il domicilio eletto (art.161, comma 4 c.p.p.); (2) nullità per mancato rispetto dei termini a comparire previsti dall'art.601 c.p.p.; (3) violazione della disciplina emergenziale (art.23-bis L.176/2020), degli artt.179 e 601 c.p.p., in quanto la notifica via PEC sarebbe stata tardiva rispetto all'udienza fissata (PEC il 25/09/2024 per udienza 30/09/2024), impedendo il contraddittorio orale e cartolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la notificazione al difensore, pur irrituale rispetto al domicilio eletto, determina una nullità di regime intermedio salvo che il ricorrente dimostri l'inidoneità concreta dell'atto a determinare la conoscenza effettiva (nullità assoluta ex art.179 c.p.p.). Il ricorrente non ha indicato specificamente tale inidoneità né una lesione del diritto di difesa, sicché la deduzione è generica e tardiva. Sul secondo motivo ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine di 20 giorni nel giudizio cartolare è proponibile solo con il primo atto utile (memoria o conclusioni ex art.23-bis L.176/2020); sollevata in cassazione è pertanto tardiva. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il difensore aveva ricevuto tempestiva notifica (viene indicata una notificazione del 24/7/2024 nel provvedimento), non aveva richiesto la trattazione orale né prodotto conclusioni o memorie nonostante la comunicazione delle conclusioni del P.G.; la Corte d'appello ha dunque legittimamente proceduto per trattazione cartolare. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La notificazione al difensore in luogo diverso dal domicilio eletto può integrare una nullità di regime intermedio; diventa nullità assoluta solo se, nella forma diversa adottata, risulta in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato

  • art. 601 cod. proc. pen.

    commi 3 e 5 citati nel testo

    Nel giudizio cartolare la violazione del termine per comparire (termine dei 20 giorni) origina una nullità relativa deducibile dal difensore solo con il primo atto utile (memoria o conclusioni ex art.23-bis L.176/2020); sollevata tardivamente in cassazione è inammissibile

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità per omessa notificazione; la Corte precisa che la nullità è assoluta solo quando la notificazione sia stata omessa o, pur effettuata in forma diversa, sia concretamente inidonea a far conoscere l'atto

  • art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Disciplina gli atti e le conclusioni nel procedimento cartolare durante la disciplina emergenziale; le eccezioni processuali connesse alla trattazione scritta devono essere dedotte con le memorie o nelle conclusioni nei termini previsti

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento relativo ai termini decadenziali per dedurre nullità di regime intermedio (le nullità di regime intermedio sono deducibili nei termini di cui all'art.182)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese per il ricorso inammissibile e l'eventuale sanzione pecuniaria; la Corte l'ha applicata ritenendo assenza di causa di non punibilità per l'inammissibilità

Massime di principio

  • Se la notificazione è effettuata in forma diversa rispetto al domicilio eletto, va sempre specificamente dimostrata l'inidoneità concreta di quella notificazione a far conoscere l'atto: senza ciò la nullità è considerata di regime intermedio e va eccepita tempestivamente.
  • Nel processo cartolare (anche in regime emergenziale) tutte le eccezioni procedurali attinenti alla corretta instaurazione del giudizio d'appello (ad es. termini per comparire) devono essere sollevate con il primo atto utile (memorie o conclusioni); sollevarle solo in cassazione è inammissibile.
  • Se il difensore riceve la notifica e non richiede la trattazione orale né deposita conclusioni o memorie non può poi lamentare la violazione del contraddittorio orale/cartolare salvo dimostrare un'effettiva lesione del diritto di difesa.
  • Per contestare validamente una notifica o l'irregolarità del procedimento è necessario indicare fatti e circostanze specifiche che provino l'inidoneità della notifica o il pregiudizio subito; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • La mancata tempestiva deduzione di vizi procedurali può comportare non solo l'inammissibilità del gravame ma anche la condanna per spese e sanzioni pecuniarie ex art.616 c.p.p.; pertanto è essenziale un'azione difensiva immediata e documentata.

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