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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24979/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: (1) violazione degli artt. 545‑bis e 598, comma 4‑ter, c.p.p. per la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria; la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza per assenza di procura speciale, mentre la difesa richiamava la novella d.lgs. n.31/2024 e il nuovo art. 598‑bis per posticipare il consenso dell'imputato; (2) vizio nella determinazione della pena per violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e per carenza di motivazione, sostenendo che la pena di 8 mesi (rito abbreviato) fosse superiore alla media normalmente correlata al reato e non adeguatamente giustificata.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, oltre al profilo formale (mancanza di procura speciale), la richiesta fosse anche sostanzialmente generica e priva di indicazioni sulle circostanze che giustificherebbero la pena sostitutiva; la sostituzione è stata ritenuta non applicabile alla luce dell'abitualità della condotta (quantitativi di stupefacente e precedenti specifici). Sul secondo motivo la Corte ha confermato la motivazione del giudice d'appello: la quantità significativa di stupefacente, la presenza di strumenti per il confezionamento delle dosi e la condotta abituale indicano attività di spaccio strutturata; la negativa personalità dell'imputato e i precedenti hanno giustificato il riconoscimento della recidiva, bilanciata dalle attenuanti generiche. Pertanto la sentenza impugnata è ritenuta razionalmente motivata. Il ricorrente è condannato alle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma penale che integra il reato di detenzione di sostanze stupefacenti; la condanna del ricorrente è fondata su questa fattispecie

  • art. 545‑bis c.p.p.

    Norma processuale relativa alle sostituzioni della pena detentiva con quella pecuniaria; la richiesta difensiva è stata ritenuta formale e sostanzialmente generica e quindi inapplicabile nel caso concreto

  • art. 598, comma 4‑ter c.p.p.

    Previsione procedurale richiamata dalla difesa per la modalità di formulazione dell'istanza di sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione formale perché il motivo mancava di sufficiente specificazione sostanziale

  • d.lgs. n. 31 del 2024 / art. 598‑bis, comma 4‑bis c.p.p.

    Novella invocata dalla difesa per posticipare il consenso dell'imputato; la Cassazione non ha ritenuto che la modifica rendesse fondata la richiesta generica di sostituzione della pena

  • art. 132 c.p.

    Principi generali sulla funzione della pena e criteri per la commisurazione; la Corte ha ritenuto che la determinazione della pena rispetti tali criteri alla luce degli elementi probatori

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha applicato i criteri valorizzando la quantità, la struttura dell'attività di spaccio e i precedenti dell'imputato

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Norma sulla recidiva; la recidiva è stata riconosciuta e poi compensata con le attenuanti generiche, come motivato dai giudici

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'imposizione delle spese processuali al soccombente in Cassazione; il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese

Massime di principio

  • Una richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria deve essere formulata in modo specifico e motivato: la genericità è causa di rigetto anche se sussistono novità legislative che disciplinano i tempi del consenso.
  • La mancata procura speciale può costituire motivo di inammissibilità formale, ma la Corte può comunque rigettare la richiesta per ragioni sostanziali se questa è priva di elementi fattuali utili alla sostituzione.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito può valorizzare quantitativi anche 'lieve entità' se vi sono elementi che indicano una organizzazione di spaccio (strumenti per il confezionamento, numerosità delle dosi), e tale valutazione difficilmente è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • La presenza di precedenti, soprattutto specifici, e la riconoscibilità della recidiva giustificano un trattamento sanzionatorio meno favorevole; le attenuanti generiche possono essere compensate con la recidiva quando il giudice fornisce motivazione.
  • In Cassazione non prevalgono semplici riconsiderazioni di merito: è necessario dimostrare vizi di diritto o di motivazione (contraddittorietà, illogicità, carenza) per ottenere accoglimento.

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