Cassazione Penale, Sentenza n. 24980/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto all'annullamento della sentenza del 10/04/2024 che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Taranto per opere edilizie abusive realizzate il 21/05/2018 a Martina Franca (cisterna interrata, piazzale, locale interrato deposito, viale di accesso, impianto trattamento acque). Il motivo unico dedotto è il travisamento per omissione della prova: la Corte di appello non avrebbe considerato la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata il 20/02/2024 (mentre aveva considerato solo una precedente domanda del 06/05/2019), omissione che, secondo il ricorrente, avrebbe inciso sulla decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio denunciato non sia decisivo perché: (i) al momento il ricorrente non ha ottenuto alcun permesso di costruire in sanatoria; (ii) le opere contestate non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001; (iii) la giurisprudenza consolidata esclude efficacia sanante per permessi postumi in assenza dell'autorizzazione paesaggistica e richiede la cosiddetta "doppia conformità" (urbanistica ed edilizia, incluse norme antisismiche, igienico-sanitarie, etc.); (iv) opere in conglomerato cementizio armato o realizzate in violazione della disciplina edilizia non sono sanabili e il deposito successivo di elaborati progettuali non estingue la contravvenzione. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e, poiché l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e delle disposizioni correlate.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) - art. 36
L'art. 36 disciplina il permesso di costruire in sanatoria richiedendo la "doppia conformità"; la Corte interpreta che il permesso in sanatoria non può essere rilasciato se non ricorrono le stesse condizioni richieste per il permesso originario; molte opere (es. in conglomerato cementizio armato, senza necessarie autorizzazioni) non sono sanabili.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - artt. 44, 64, 71, 72, 20, 45, 12, 4
Art. 44 (tipizzazione dei reati edilizi) e artt. 71-72 (responsabilità per opere in cemento armato e deposito/elaborati progettuali) sono richiamati per sostenere l'insanabilità di alcune violazioni; art.20 e artt. 4/12 richiamati per la necessità di acquisire elaborati e asseverazioni tecniche e il rispetto della disciplina edilizia e dei regolamenti comunali.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - art. 181, comma 1 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Richiesto il nulla osta paesaggistico per opere in aree vincolate; l'assenza di autorizzazione paesaggistica esclude efficacia sanante anche del permesso in sanatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali conseguenti all'inammissibilità del ricorso; la Corte ha aumentato la sanzione pecuniaria equitativamente (Cassa delle ammende) richiamando la possibilità prevista dalla normativa e dalla legge n.103/2017.
legge n. 103 del 2017 - art. 1, comma 64
Consente l'aumento, oltre il massimo edittale, della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando €3.000,00.
Massime di principio
- La presentazione tardiva di una domanda di permesso di costruire in sanatoria non estingue automaticamente la responsabilità penale: è determinante che il titolo abilitativo sia effettivamente rilasciato e che l'opera sia sanabile secondo i requisiti di legge.
- Le opere realizzate in aree vincolate senza il necessario nulla osta paesaggistico non possono essere saneate efficacemente con un semplice permesso in sanatoria; l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica è ostativa.
- Per ottenere una sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001 è richiesta la doppia conformità: l'opera deve rispettare sia la disciplina urbanistica sia la disciplina edilizia (comprese norme antisismiche, igienico-sanitarie, sicurezza, etc.).
- Le opere eseguite in conglomerato cementizio armato o comunque soggette a particolari prescrizioni tecniche sono spesso non sanabili: il deposito successivo di progettazione non elimina la contravvenzione se alla base manca la preventiva osservanza delle norme tecniche obbligatorie.
- In sede di impugnazione, la mancata menzione di una prova o istanza successiva nel motivare non è per sé sufficiente a determinare l'annullamento se quella istanza non ha prodotto effetti concreti (es. rilascio del permesso) o se la norma esclude la sanabilità dell'opera.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e all'onere aggiuntivo alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, specialmente se l'inammissibilità è da imputare a colpa.
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