Cassazione Penale, Sentenza n. 24981/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per traffico di stupefacenti. Giordano lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per aver fondato la sua responsabilità sulle dichiarazioni etero-accusatorie di Rosato Adele senza riscontri (presunta violazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p.), e contestava il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73 comma 5 DPR 309/1990) e della diminuita partecipazione (art. 114 c.p.). Aveta deduceva vizio di motivazione per omissione di risposta sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati e chiedeva revisione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che le dichiarazioni della coindagata Rosato fossero adeguatamente corroborate da riscontri esterni (intercettazioni/GPS sugli spostamenti e il rinvenimento della chiave indicata dalla Giordano), sicché non sussiste violazione dell'art. 192 c.p.p.; ha confermato l'esclusione del fatto di lieve entità in considerazione del rilevante quantitativo di cocaina (158,50 g) e delle modalità di occultamento; ha escluso la diminuita partecipazione perché l'apporto della Giordano aveva efficacia causale significativa (era il «dominus» delle fasi esecutive); ha dichiarato inammissibile il motivo di Aveta sulla continuazione in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato rispetto ai capi A) e B) già definiti in continuazione in primo grado. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, comma 1 e comma 5
art. 73, comma 1: contestata la detenzione a fini di spaccio; art. 73, comma 5: il criterio del 'fatto di lieve entità' non è applicabile alla luce della quantità (158,50 g) e delle modalità di occultamento, quindi esclusione della lieve entità.
La circostanza attenuante per contributo di minima importanza è esclusa perché l'apporto della Giordano non era marginale ma rilevante e decisivo nelle fasi esecutive.
Articolo richiamato quale capo di imputazione (contestato nel capo C); non specificata ulteriore interpretazione nella motivazione di legittimità.
La Corte ha ritenuto lecita la valutazione delle dichiarazioni di coindagata in presenza di riscontri esterni (intercettazioni/GPS e rinvenimento della chiave), per cui non si configura la violazione contestata.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limite posto alla forma del ricorso e alla esigenza di motivazione sintetica; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero esposti nei limiti richiesti ma comunque manifestamente infondati o generici.
Attribuisce al giudice la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti alle spese.
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio per l'imposizione dei versamenti alla Cassa delle Ammende; la Corte ha comunque ritenuto opportuno imporre un versamento equitativo di euro 3.000,00 a testa.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da coindagati (etero-accusatorie) possono valere come base di responsabilità solo se esistono riscontri esterni concreti (intercettazioni, monitoraggi, materiali rinvenuti) che ne confermino attendibilità soggettiva e contenutistica.
- Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione del merito a quella dei giudici di merito: può censurare la motivazione solo per manifesta illogicità, omissione di elementi fondamentali o errata applicazione delle regole logiche; valutazioni probatorie fondate e motivate dalle corti sono difficilmente sovvertibili.
- Il riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) richiede giudizio complessivo su quantità, qualità e modalità: quantitativi significativi e modalità di occultamento escludono normalmente la lieve entità.
- L'attenuante per contributo di minima importanza (art. 114 c.p.) richiede che l'apporto sia oggettivamente marginale e di efficacia causale trascurabile: partecipazioni con ruolo tecnico-organizzativo o di controllo non possono essere qualificate come minime.
- I motivi di impugnazione generici e privi di specificità (es. sulla continuazione senza indicare tempo, modo, identità del disegno criminoso) sono inammissibili; la genericità può portare a dichiarazione di inammissibilità per difetto di specificazione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o generico, il ricorrente può essere condannato alle spese e obbligato a versamenti alla Cassa delle Ammende; è opportuno valutare la ragionevolezza del ricorso prima di proporre impugnazioni.
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