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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24978/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 15/09/2021 depositata il 04/10/2021. Il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'impugnazione, deducendo violazione di legge (art. 591 e 585 cod.proc.pen. e art. 442 comma 3 cod.proc.pen. ratione temporis, norma poi soppressa dalla riforma) e vizio di motivazione. In sintesi l'imputato sosteneva che, applicabile ratione temporis l'art. 442 comma 3 (relativo al giudizio abbreviato), la sentenza avrebbe dovuto essere notificata all'imputato non presente, per cui il termine per impugnare non sarebbe dovuto decorrere come ritenuto dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la sentenza del 15/09/2021 era pronunciata in giudizio ordinario con motivazione contestuale e depositata in pari data; il termine di impugnazione di 15 giorni previsto dagli artt. 585 comma 1 e 544 comma 1 cod.proc.pen. decorre dalla pronuncia e scadeva il 30/09/2021. L'impugnazione depositata il 04/10/2021 era pertanto tardiva. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 442 comma 3 (norma propria del giudizio abbreviato) e ha rilevato che nessuna notificazione era dovuta poiché l'imputato, detenuto per altra causa, risultava rinunciante a comparire (circostanza non contestata) e, anzi, era stato presente in videoconferenza alla precedente udienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 591 cod.proc.pen.

    norma richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione; utilizzata come riferimento formale per la declaratoria di inammissibilità

  • art. 585 cod.proc.pen. comma 1

    stabilisce il termine per proporre impugnazione in presenza di sentenza con motivazione contestuale; qui ritenuto di 15 giorni decorrenti dalla pronuncia, termine scaduto il 30/09/2021

  • art. 544 cod.proc.pen. comma 1

    collegato al calcolo del termine di impugnazione nelle sentenze con motivazione contestuale; conferma il termine di 15 giorni in combinato con l'art. 585

  • art. 442 cod.proc.pen. comma 3

    norma relativa alla notificazione della sentenza nel giudizio abbreviato; il ricorrente sosteneva la sua applicabilità ratione temporis, ma la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile perché il procedimento era ordinario

  • art. 98 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022

    menzionato come disposizione che ha soppresso il comma 3 dell'art. 442 cod.proc.pen.; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante la soppressione nel caso di specie percheé la norma non era applicabile al giudizio ordinario

  • art. 73 comma 1 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma penale sostanziale in relazione alla quale l'imputato era stato condannato dal Tribunale di Napoli Nord; contestazione sostanziale del reato da cui è derivata la sentenza impugnata

  • art. 129 cod.proc.pen.

    richiamato a proposito dell'impossibilità di dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione) quando non si forma un valido rapporto di impugnazione a causa dell'inammissibilità

  • art. 616 cod.proc.pen.

    base normativa per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e per il versamento in favore della Cassa delle Ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    citata in tema di liquidazione equitativa e valutazione della colpa del ricorrente; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere il versamento equitativo stabilito

Massime di principio

  • Se la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale in giudizio ordinario il termine per impugnare è di 15 giorni decorrenti dalla pronuncia (art. 585 e 544 c.p.p.); il deposito in pari data fa decorrere il termine dalla data di pronuncia
  • L'art. 442 c.p.p. comma 3 riguarda il giudizio abbreviato: non è applicabile ai processi ordinari; non è corretto estendere regole proprie dell'abbreviato a procedimenti diversi
  • La dichiarazione in sentenza che l'imputato, pur detenuto per altra causa, ha rinunciato a comparire equivale a escludere l'obbligo di notificazione della sentenza al medesimo ai fini dell'avvio del termine di impugnazione
  • La presenza in videoconferenza o la rinuncia a comparire possono essere considerate come presenza dell'imputato, con la conseguenza che non è dovuta ulteriore notificazione che sospenda o differisca il decorso dei termini
  • Un'impugnazione depositata oltre i termini ordinari è inammissibile e la Corte di Cassazione può dichiararla manifestamente infondata senza entrare nel merito delle questioni sostanziali
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non si forma un valido rapporto di impugnazione e pertanto non è possibile, in quella sede, ottenere la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione o altre cause di non punibilità
  • Per evitare il rischio di inammissibilità occorre calcolare con precisione la decorrenza dei termini processuali e, in caso di dubbi sulla necessità di notificazione, provvedere comunque tempestivamente all'impugnazione o richiedere chiarimenti al difensore

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