Cassazione Civile, Ordinanza n. 26419/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un notaio di ottenere il residuo compenso per l'attività professionale svolta in relazione alla redazione dell'atto di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità. Gli eredi e la congiunta del defunto hanno resistito alla pretesa e, in via riconvenzionale, hanno chiesto il risarcimento e la ripetizione di quanto eventualmente dovuto, deducendo che il professionista avrebbe inadempiuto perché non aveva provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi, con conseguente accettazione pura e semplice dell'eredità. In appello la loro domanda è stata respinta e il notaio ha ottenuto anche la condanna alle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 484 c.c. e 769, comma 4, c.p.c. sostenendo che l'incarico di ricevere l'accettazione beneficiata comprenderebbe automaticamente anche quello di redigere l'inventario; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per il mancato riconoscimento del conferimento dell'incarico di inventariazione e per il rigetto delle istanze istruttorie; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2735 c.c. e dell'art. 47 l. notarile, per non avere la Corte d'appello considerato l'allegata confessione del notaio circa l'omessa informazione sul termine trimestrale per l'inventario e il correlato autonomo profilo di responsabilità professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'incarico di ricevere l'accettazione con beneficio di inventario non implica automaticamente il conferimento dello specifico incarico di redigere l'inventario, trattandosi di attività distinte e autonomamente affidabili, anche perché l'inventario può essere formato da soggetto diverso e il chiamato può non arrivare alla redazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura sulla mancata ammissione delle prove testimoniali mirava a ottenere un indebito salto logico dalla prova di fatti secondari alla prova del fatto primario del conferimento dell'incarico specifico, senza che i capitoli di prova fossero diretti in modo puntuale a dimostrarlo. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che l'obbligo del notaio si esaurisce nell'adeguata informazione del cliente circa contenuto, effetti e adempimenti successivi dell'accettazione beneficiata, ma non si estende alla redazione dell'inventario senza specifico mandato mediato dall'intervento del giudice. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La norma è letta nel senso che l'inventario e l'accettazione beneficiata sono atti distinti; l'inventario può essere compiuto anche prima dell'accettazione, sicché non vi è automatica coincidenza tra l'incarico di accettazione e quello di inventariazione.
Nella formulazione vigente, consente al chiamato all'eredità di indicare il notaio all'autorità giudiziaria, ma non elimina la necessità di uno specifico incarico per la redazione dell'inventario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte ha escluso che le censure proposte integrassero la dedotta violazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha negato che vi fosse un fatto decisivo trascurato nei termini prospettati dai ricorrenti.
Le presunzioni semplici richiedono un ragionamento inferenziale corretto; non è consentito un doppio salto logico dalla prova di fatti secondari alla prova del fatto costitutivo principale senza adeguata base indiziaria.
La prova presuntiva deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; nel caso di specie la Corte ha escluso che le deduzioni dei ricorrenti soddisfacessero tali requisiti.
Il richiamo è stato respinto perché i ricorrenti non hanno assolto l'onere di provare il conferimento dello specifico incarico di redigere l'inventario.
Invocato in relazione alla prova testimoniale, ma la Corte ha ritenuto che le richieste istruttorie fossero generiche e non idonee a dimostrare il fatto decisivo.
La pretesa confessione stragiudiziale del notaio non è stata ritenuta decisiva nei termini prospettati, perché l'eventuale ammissione dell'omessa informazione non valeva a provare un incarico specifico di inventario.
art. 47 legge notarile (l. n. 89 del 1913)
Richiamato per il dovere di informazione e per i profili dell'attività notarile, ma interpretato nel senso che l'obbligo accessorio riguarda l'illustrazione degli adempimenti successivi, non la sostituzione dello specifico mandato per l'inventario.
Richiamato nel procedimento di merito per la domanda di condanna per responsabilità aggravata, che era stata respinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato in conseguenza della soccombenza in cassazione.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'incarico professionale di ricevere un'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comporta, di per sé, il conferimento anche dell'incarico di redigere l'inventario: i due adempimenti sono distinti e richiedono un mandato specifico, salva diversa prova dell'effettiva estensione dell'incarico.
- Il professionista incaricato dell'accettazione beneficiata ha l'obbligo di informare il cliente degli effetti dell'atto e degli adempimenti successivi necessari al raggiungimento dello scopo perseguito, ma tale dovere informativo non si traduce automaticamente nel dovere di eseguire l'inventario senza specifico incarico.
- Quando si invoca la prova per presunzioni, non è consentito un ragionamento inferenziale che, attraverso un doppio passaggio logico, pretenda di dimostrare il fatto costitutivo principale solo sulla base di fatti secondari non univoci o di capitoli di prova non specificamente mirati.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è infondata se il fatto allegato non è realmente decisivo nei termini giuridici prospettati, oppure se la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio o una ricostruzione del rapporto non sorretta da adeguata prova.
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