Cassazione Civile, Ordinanza n. 26734/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo a un atto di vendita. La commissione tributaria provinciale aveva deciso in primo grado, e la commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello dei contribuenti, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in euro 1.000 oltre accessori. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice d'appello, pur avendo riformato la decisione di primo grado, aveva liquidato solo le spese del secondo grado senza procedere a un nuovo regolamento complessivo delle spese di entrambi i gradi. Hanno dedotto inoltre che la CTR aveva ignorato la nota spese, non considerato le spese vive sostenute in entrambi i gradi, l'indennità di trasferta e la maggiorazione per la proposizione di quattro ricorsi poi riuniti. Il motivo è stato articolato come violazione di norme processuali e tariffarie in tema di spese di lite e liquidazione dei compensi professionali.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese, considerando unitariamente l'esito complessivo della lite e liquidando/rideterminando le spese di entrambi i gradi; inoltre, se è stata depositata una nota spese specifica, il giudice non può ridurre o eliminare voci senza adeguata motivazione. Ha richiamato anche i criteri sulla liquidazione dei compensi in caso di riunione di cause e sull'applicazione dei parametri professionali vigenti al momento della liquidazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché provveda a una nuova liquidazione delle spese del giudizio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
è stato utilizzato come norma fondante il motivo di ricorso per denunciare violazioni di legge, nullità e vizio motivazionale
richiamato con riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario
richiamato dai ricorrenti in tema di regolazione e compensazione delle spese
richiamato come parametro tariffario per la liquidazione dei compensi
art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1
richiamato per i criteri di determinazione dei compensi professionali
richiamato per i parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese
legge 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 1, 2, 4, 11, 27
richiamata in relazione alla disciplina dell'ordinamento forense e dei compensi professionali
interpretato nel senso che la riforma della sentenza di primo grado fa caducare il capo sulle spese e impone un nuovo regolamento
richiamato per la maggiorazione dovuta in presenza di più parti e per i limiti di aumento/diminuzione dei parametri
art. 5 d.m. n. 392 del 1990
richiamato, in combinazione con il d.m. 55/2014, per la liquidazione dei compensi dopo la riunione delle cause
richiamato quale modifica della disciplina tariffaria applicabile alle liquidazioni intervenute dopo la sua entrata in vigore
richiamato come ulteriore modifica dell'art. 4 del d.m. 55/2014
art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
interpretato nel senso che il limite minimo è inderogabile; l'aumento oltre i valori massimi è ritenuto in astratto possibile solo in casi eccezionali con specifica motivazione
Massime di principio
- In caso di riforma, anche parziale, della decisione di primo grado, il giudice d'appello deve provvedere a un nuovo regolamento delle spese dell'intero processo, perché la statuizione sulle spese del primo grado viene meno e la soccombenza va valutata in modo unitario e complessivo.
- Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice non può liquidare somme inferiori alle voci esposte senza spiegare in modo adeguato quali voci sono state eliminate o ridotte e per quale ragione.
- Nella liquidazione dei compensi professionali per cause riunite, le attività svolte prima della riunione vanno considerate separatamente per ciascun procedimento; dopo la riunione può essere liquidato un compenso unico per gli onorari, ma non automaticamente anche per le spese.
- L'eventuale maggiorazione per la difesa di più parti o per altri incrementi tariffari richiede una valutazione espressa e motivata.
- I parametri forensi vigenti al momento della liquidazione si applicano se la prestazione professionale non era ancora completata alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
- Il potere discrezionale del giudice di collocarsi entro il range tabellare dei parametri non necessita di particolare motivazione, ma uno scostamento ulteriore rispetto ai parametri richiede una motivazione specifica, effettiva e controllabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26711/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26712/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26713/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26714/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26715/2024 del 15/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →