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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32361/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha contestato alla società estera, operante nel settore delle scommesse e priva di concessione italiana, il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009, ritenendola obbligata in solido con il titolare di un Centro Trasmissione Dati che operava per suo conto. La società ha impugnato l'atto sostenendo, con il primo motivo, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, l. 220/2010, avrebbe fatto venir meno il presupposto impositivo per le annualità anteriori al 2011; con il secondo motivo ha sostenuto che l'imposta unica si applicherebbe solo alle scommesse accettate in Italia e che, nel caso concreto, l'attività era svolta dalla società estera quale bookmaker. Ha chiesto inoltre la sospensione in attesa di ulteriori questioni pregiudiziali UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Ha affermato che, per l'anno d'imposta 2009, la società bookmaker estera resta soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse, poiché il fatto imponibile consiste nell'organizzazione e raccolta delle scommesse effettuate sul territorio italiano e la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018 ha inciso solo sulla responsabilità delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, non eliminando la soggettività passiva del bookmaker privo di concessione. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza unionale che esclude discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse

    La norma individua come soggetti passivi coloro che gestiscono scommesse; la sua lettura, alla luce della disciplina successiva e della pronuncia costituzionale, non esclude la soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione per l'anno 2009.

  • art. 1, comma 66, l. n. 220/2010

    l'imposta unica è comunque dovuta...; soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza... di concessione... gestisce con qualunque mezzo... concorsi pronostici o scommesse...; se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente

    Disposizione interpretativa applicabile anche ai rapporti precedenti; per le annualità successive al 2011 consente la traslazione del carico tributario, mentre per il 2009 conferma la responsabilità del bookmaker quale soggetto passivo solidale.

  • Corte cost. n. 27/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina solo nella parte in cui, per annualità anteriori al 2011, assoggetta all'imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, per l'impossibilità di traslare retroattivamente l'imposta; non ha escluso la debenza del tributo in capo al bookmaker.

  • art. 1 d.lgs. n. 504/1998

    l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero

    Il presupposto del tributo è collegato all'attività di gioco organizzata e raccolta sul territorio italiano, anche se l'evento scommesso si svolge all'estero.

  • art. 16 d.m. MEF 10 marzo 2006, n. 111

    È richiamato come norma che prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014

    su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta

    È menzionato nel quadro normativo come conferma del criterio collegato alla raccolta realizzata sul territorio.

  • art. 267 TFUE

    Non sussisteva l'obbligo di rinvio pregiudiziale perché le questioni unionale rilevanti risultavano già chiarite dalla Corte di giustizia o comunque non necessitavano di ulteriore interpello.

  • art. 10, n. 6, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato a fini sistematici per evidenziare che il regime fiscale delle scommesse si lega alla prestazione del servizio di gioco.

  • art. 39, comma 13, D.L. n. 269/2003

    si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate

    È richiamato quale esempio della logica impositiva che collega il prelievo all'utilizzazione degli apparecchi per il gioco lecito.

Massime di principio

  • Nel settore dei giochi e delle scommesse, il presupposto d'imposta non coincide con la singola giocata, ma con l'organizzazione e la raccolta dell'attività di gioco come servizio reso sul territorio italiano.
  • L'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 ha natura interpretativa e si applica anche ai rapporti pregressi; tuttavia la dichiarazione di illegittimità costituzionale opera nei limiti in cui, per le annualità anteriori al 2011, la disciplina imponeva la soggettività passiva delle ricevitorie senza possibilità di traslazione del tributo.
  • La pronuncia di incostituzionalità non elimina la debenza dell'imposta in capo al bookmaker estero privo di concessione, quando questi abbia concorso all'organizzazione e raccolta delle scommesse mediante la rete di ricezione in Italia.
  • Ai fini della ripartizione del carico fiscale tra bookmaker e ricevitore, rileva la possibilità di traslazione economica del tributo tramite la disciplina negoziale delle commissioni; tale possibilità assume rilievo soprattutto per i rapporti successivi al 2011.
  • Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione unionale è già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la normativa interna risulta applicabile in modo non discriminatorio agli operatori nazionali ed esteri.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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