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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31319/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La società fornitrice aveva chiesto la condanna del titolare di una farmacia al pagamento di interessi legali e moratori per il ritardato pagamento di fatture relative alla fornitura di medicinali e altri prodotti farmaceutici eseguite tra il 2003 e il 2007, assumendo che fosse stato pattuito un termine di pagamento di 180 giorni dalla fine del mese di emissione delle fatture. Il convenuto aveva contestato tale pattuizione e sostenuto che, sin dall'inizio del rapporto commerciale, il pagamento avveniva secondo una prassi costante: consegna di assegno bancario non trasferibile a un incaricato della società che si presentava presso la farmacia, con conseguente assenza di ritardo imputabile e violazione, piuttosto, della buona fede da parte della società attrice nel pretendere gli interessi. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto provato che il rapporto era di somministrazione/fornitura di durata e che il pagamento avveniva secondo le modalità convenute, escludendo la mora del debitore. Con il ricorso per cassazione la società lamentava: 1) violazione degli artt. 1362 ss., 1470 e 1559 c.c., sostenendo che si trattasse di plurime vendite e non di somministrazione; 2) violazione degli artt. 4 e 11 d.lgs. 231/2002, invocando l'applicazione degli interessi commerciali senza necessità di messa in mora; 3) violazione degli artt. 4, 5 e 11 d.lgs. 231/2002, 1218 c.c. e 11 preleggi, insistendo sulla natura di contratti autonomi successivi; 4) violazione degli artt. 1218, 2697 e 2710 c.c., dell'art. 4 d.lgs. 231/2002 e dell'art. 115 c.p.c., censurando la motivazione e la valutazione delle prove circa la prassi di pagamento e il luogo di adempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto plausibile e non sindacabile in sede di legittimità la qualificazione del rapporto come somministrazione/contratto di durata, distinto dalla vendita a consegne ripartite. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sull'interpretazione del rapporto perché il ricorso non riportava clausole contrattuali né specificava adeguatamente il contenuto del rapporto e la merce fornita. Quanto al d.lgs. 231/2002, la Corte ha evidenziato che l'art. 10 esclude l'applicazione del decreto ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, sicché non poteva operare la disciplina invocata dalla ricorrente. Sul piano fattuale, ha ribadito che dai testimoni risultava una modalità concordata di pagamento tramite corriere incaricato dalla fornitrice e ritiro degli assegni presso la farmacia, con conseguente assenza di ritardo imputabile e mancata costituzione in mora del debitore; pertanto non era configurabile la mora ex re. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione contrattuale, ma le censure sul punto sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 1470 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per qualificare il rapporto come vendita; la Corte ha invece ritenuto plausibile la qualificazione come somministrazione.

  • art. 1559 c.c.

    La Corte lo richiama per qualificare il rapporto come contratto di somministrazione o di durata con prestazioni ripetute nel tempo.

  • d.lgs. n. 231 del 2002, art. 4

    La Corte esclude la sua applicazione alla fattispecie, anche perché il contratto era stato concluso prima dell'8 agosto 2002.

  • d.lgs. n. 231 del 2002, art. 5

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma non ritenuto applicabile in ragione della disciplina transitoria del decreto.

  • d.lgs. n. 231 del 2002, art. 10

    Norma decisiva: esclude l'applicabilità delle disposizioni del decreto ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

  • d.lgs. n. 231 del 2002, art. 11

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte nega che consenta l'applicazione della disciplina agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore.

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato per affermare il principio generale in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie e luogo di pagamento.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte non ravvisa un inadempimento imputabile al debitore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla prova; la Corte valorizza la prova testimoniale già acquisita che confermava la prassi di pagamento.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa probatoria; non incide sull'esito perché la Corte ritiene già provati i fatti decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione e la valutazione delle prove; il motivo è respinto/inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nei rapporti di fornitura continuativa, la qualificazione del rapporto come somministrazione o come vendita a consegne ripartite dipende dalla struttura dell'obbligazione: nella somministrazione vi è una pluralità di prestazioni periodiche corrispondenti a un fabbisogno continuativo, mentre nella vendita a consegne ripartite resta unica la prestazione di vendita, solo eseguita in più tranche.
  • La qualificazione del contratto come rapporto di durata, se plausibile e coerente con gli accertamenti di merito, non è sindacabile in cassazione come terzo grado di merito; per censurare l'interpretazione del contratto è necessario indicare specificamente le clausole o gli elementi negoziali decisivi trascurati dai giudici di merito.
  • La disciplina del d.lgs. n. 231 del 2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, per effetto della disposizione transitoria espressa, anche se il rapporto prosegue nel tempo.
  • La mora ex re presuppone che il debito sia esigibile secondo le regole applicabili e che il ritardo sia imputabile al debitore; quando è accertata una diversa modalità convenzionale di pagamento e manca una costituzione in mora, non può pretendersi il pagamento automatico degli interessi moratori.
  • In sede di legittimità, le censure che contestano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sono inammissibili se il ricorso non confronta in modo puntuale l'accertamento compiuto dai giudici di merito e non riporta gli elementi contrattuali o probatori decisivi.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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