Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13485/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un'opera edilizia di ampliamento di una costruzione realizzata dai ricorrenti su un immobile confinante con quello dei resistenti. In primo grado era stata accolta la domanda dei vicini, con accertamento della violazione delle distanze legali e condanna all'arretramento del manufatto, oltre al risarcimento dei danni; erano state invece dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando che non risultava alcun valido consenso dei vicini alla deroga alle distanze, che tale consenso non poteva ricavarsi dalle tavole progettuali e che l'aumento di volumetria non era espressione di un legittimo uso della cosa comune, bensì funzionale al maggiore sfruttamento dell'immobile dei ricorrenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 949, 1031 e 2697 c.c., sostenendo di avere prodotto due autorizzazioni scritte all'ampliamento e censurando l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla CTU; 2) violazione degli artt. 907, 1102, 1120, 1168 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, per non avere la sentenza verificato se l'opera alterasse la destinazione della cosa comune o impedisse agli altri condomini un analogo uso; 3) violazione degli artt. 872, 873, 879, 1061, 1141, 1158, 2697 e 2043 c.c. e vizio motivazionale, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente confuso la presentazione di un progetto con la sua concreta realizzazione ai fini della decorrenza dell'usucapione; 4) violazione degli artt. 872, 873 e 950 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa motivazione, per non avere considerato un preteso sconfinamento del manufatto e il relativo rilievo del consulente di parte. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, in parte, non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, in parte prospettavano un vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme e, soprattutto, tendevano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge e vizi motivazionali, non attaccassero specificamente la ratio decidendi della sentenza d'appello e mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove. Ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, oltre a dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 949 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché rileva l'inammissibilità delle censure.

  • art. 1031 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; non viene svolta una specifica interpretazione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte osserva che le doglianze non si confrontano con la motivazione e, in sostanza, sollecitano una rivalutazione del fatto.

  • art. 907 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di distanze; la Corte non affronta il merito per inammissibilità.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per l'uso della cosa comune; la Corte reputa la censura inammissibile perché volta a una diversa lettura delle prove.

  • art. 1120 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la disciplina delle innovazioni; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non è oggetto di un vaglio nel merito.

  • art. 872 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla violazione delle distanze; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di distanze legali tra costruzioni; la Corte non esamina nel merito la censura.

  • art. 879 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non è oggetto di una specifica statuizione di merito.

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme invocate; non è esaminato nel merito.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non affronta il profilo sostanziale per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'usucapione; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non si pronuncia sul merito della pretesa risarcitoria oltre a rilevare l'inammissibilità del mezzo.

  • art. 950 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento al regolamento di confini/sconfinamento; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita omessa pronuncia; la Corte ritiene la censura non scrutinabile perché sostanzialmente diretta a rivalutare il fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i motivi ex n. 3 devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e che il n. 5 consente solo il sindacato su un omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti stringenti fissati dalla giurisprudenza.

  • art. 366 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 6

    Viene richiamato l'onere di specificità del ricorso e l'obbligo di indicare con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta e i profili di decisività.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di deposito e specificazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato quanto alla memoria depositata in prossimità dell'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non indica in modo puntuale la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con le affermazioni in diritto del giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
  • In presenza di "doppia conforme", la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se la decisione di appello conferma quella di primo grado sul medesimo iter logico-argomentativo, anche con ulteriori argomenti di rafforzamento.
  • La valutazione delle prove, della loro attendibilità e della ricostruzione dei fatti è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste formale della violazione di legge, del vizio motivazionale o dell'omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.