Cassazione Penale, Ordinanza n. 21056/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva recepito il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. per plurimi delitti in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Con unico motivo deduceva l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, che erano state richieste con specifico motivo di appello. La Corte ha però rilevato che, nel concordato in appello, il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve considerarsi implicitamente rinunciato quando tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso sul calcolo della pena concordata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che il motivo dedotto non fosse consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, poiché l'imputato aveva concordato in appello l'applicazione della pena senza previsione delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche sono state invocate come vizio di mancato riconoscimento, ma la Corte ha escluso la possibilità di dedurre validamente tale censura dopo un concordato in appello in cui esse non siano state incluse nel patto sulla pena.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità perché proposto per motivi non consentiti rispetto alla sentenza impugnata.
Il concordato in appello sulla pena comporta, se le attenuanti non sono menzionate e non incidono sul calcolo della pena, una rinuncia implicita alla loro successiva deduzione in cassazione.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato come base dei plurimi delitti in materia di stupefacenti oggetto del concordato sulla pena.
È richiamato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, contestato insieme ai reati in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di appello resa a seguito di concordato sulla pena, non è deducibile la mancata applicazione delle attenuanti generiche se tali attenuanti non sono state inserite nel concordato e non hanno inciso sulla quantificazione della pena pattuita.
- Il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. comporta una rinuncia implicita alle questioni non coltivate nel patto, con particolare riguardo alle circostanze attenuanti che avrebbero dovuto essere espressamente considerate.
- Quando il ricorso è proposto per motivi incompatibili con la tipologia della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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