Cassazione Penale, Ordinanza n. 20975/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 aprile 2025 deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione degli artt. 337, 582 e 585 c.p. e censure sulla valutazione del compendio probatorio. In particolare, il ricorrente contestava la lettura delle dichiarazioni di un teste, la ricostruzione della dinamica dei fatti, l'affermazione della sussistenza di una condotta minacciosa o violenta, la configurabilità del delitto di lesioni, nonché il trattamento sanzionatorio e il diniego di una sanzione sostitutiva. La Corte ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi di legittimità, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e risultassero inoltre aspecifiche perché già dedotte in appello e disattese con motivazione congrua.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi si risolvevano in una richiesta di rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che comunque le censure erano aspecifiche, poiché riproponevano questioni già esaminate e respinte dalla Corte d'appello con motivazione immune da vizi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato dalla difesa come norma erroneamente applicata, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione di merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure che investono la ricostruzione fattuale.
art. 582 c.p.
Indicato nel ricorso quale disposizione asseritamente mal applicata in relazione alla contestazione del delitto di lesioni.
art. 585 c.p.
Richiamato unitamente all'art. 582 c.p. come norma coinvolta nell'asserita erronea qualificazione giuridica e/o aggravamento del fatto.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
In conseguenza dell'inammissibilità, è stata disposta anche la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del materiale istruttorio: le doglianze che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando ripropone questioni già sottoposte al giudice di appello e da questi già motivate e disattese in modo congruo e non manifestamente illogico.
- La deduzione formale di vizi di violazione di legge o di motivazione non basta se, nella sostanza, il ricorso mira solo a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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