Cassazione Penale, Ordinanza n. 20976/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 4 luglio 2025. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p., sostenendo di non avere posto in essere atti di resistenza a pubblico ufficiale, ma di essersi limitato a fuggire in scooter alla vista degli operanti, in una reazione impulsiva dettata da agitazione e inquietudine. Con il secondo motivo ha denunciato l'inosservanza degli artt. 132 e 133 c.p. e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenute, contestando la valutazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, una volta accertata, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, c.p., non può essere considerata subvalente rispetto alle attenuanti generiche. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma contestata come erroneamente applicata dalla difesa; la Corte non entra nel merito perché il motivo tende a rivalutare i fatti.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per censurare la mancata concessione delle attenuanti generiche e la valutazione del trattamento sanzionatorio.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. per contestare la motivazione sulla misura della pena e sulle attenuanti generiche.
La recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, una volta accertata, non può essere considerata subvalente rispetto alle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto la veste formale di un vizio di violazione di legge o di motivazione.
- La censura che si risolva nella mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito è inammissibile in cassazione.
- Quando sia accertata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, essa non può essere bilanciata come subvalente rispetto alle attenuanti generiche, per il divieto stabilito dall'art. 69, quarto comma, c.p.
- La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se si pone in contrasto con un vincolo normativo di bilanciamento applicabile al caso concreto.
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