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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20978/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 aprile 2025, lamentando: (1) l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; (2) la mancanza di motivazione della decisione di merito. Dal testo emerge che la Corte di appello aveva negato le attenuanti generiche valorizzando la gravità del pericolo creato dalla fuga in auto dell'imputato per sottrarsi alle forze di polizia, a danno degli operanti e degli utenti della strada, nonché la capacità a delinquere manifestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché riproponeva una censura già esaminata e disattesa dalla Corte di appello con motivazione congrua e conforme a diritto, sottratta al sindacato di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo parimenti aspecifico perché formulato in termini astratti e non correlati alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata per censurare la valutazione giudiziale del trattamento sanzionatorio e della personalità del reo, ma la doglianza è stata dichiarata aspecifica perché non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche, quando sorretto da motivazione congrua e non illogica, non è sindacabile in cassazione se il ricorso si limita a riproporre la stessa censura già esaminata in appello.

  • spese processuali

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già esaminata e motivatamente respinta in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando la Corte territoriale abbia valorizzato elementi non illogici e giuridicamente corretti, quali la gravità del pericolo creato dalla condotta e la capacità a delinquere dell'imputato.
  • La doglianza che invochi astratti principi di diritto, senza correlazione con la concreta motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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