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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20970/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato tratto a giudizio per resistenza a pubblico ufficiale in relazione a una fase di controllo stradale: dopo l'intimazione dell'alt avrebbe arrestato la marcia del veicolo, si sarebbe dato alla fuga a piedi e, una volta raggiunto dagli operanti, avrebbe posto in essere condotte di divincolamento. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 337 c.p., sostenendo che la condotta sarebbe consistita in una mera resistenza passiva, priva di atti di effettiva resistenza a pubblico ufficiale, e che la sentenza di merito avrebbe quindi erroneamente sussunto i fatti nella fattispecie incriminatrice.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come vizio di legittimità, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato la motivazione della Corte di appello, giudicata non illogica, secondo cui la condotta non era una mera resistenza passiva, ma si era concretata nell'uso di forza fisica contro gli agenti, mediante divincolamento, strattonamento e spinta, al fine di sottrarsi nuovamente alla fuga. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La norma sulla resistenza a pubblico ufficiale è richiamata per contestare la qualificazione giuridica della condotta; la Corte ritiene però che, nei fatti accertati dai giudici di merito, l'uso di forza fisica contro gli operanti integri la fattispecie e non una mera resistenza passiva.

  • art. 616 c.p.p.

    È desumibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando la censura è solo apparente di violazione di legge ma, in sostanza, mira a una rivalutazione del fatto.
  • La resistenza a pubblico ufficiale può integrarsi anche quando la condotta non si esaurisce in un'opposizione meramente passiva, ma comprenda l'uso di forza fisica, come divincolarsi, strattonare o spingere gli operanti per sottrarsi all'intervento.
  • La motivazione di merito sulla qualificazione della condotta è censurabile in cassazione solo se illogica o manifestamente incoerente; se invece è adeguata e razionale, la diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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