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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20974/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse sufficientemente espressa e non illogica, essendo stati indicati gli elementi ostativi alla concessione del beneficio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo un unico motivo: l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. per mancata concessione delle attenuanti generiche. La censura mirava a contestare il diniego del beneficio, sostenendo in sostanza che la motivazione della decisione di merito fosse erronea e che avrebbero dovuto essere valorizzati elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice di appello aveva motivato il diniego facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato e al carattere generico e non circostanziato dell'istanza difensiva; inoltre, il ricorso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La disposizione sulle attenuanti generiche non impone al giudice di valutare espressamente ogni elemento prospettato dalla difesa; è sufficiente una motivazione che indichi le ragioni ostative e gli elementi ritenuti prevalenti nel diniego.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte osserva che il ricorso, pur formalmente formulato come censura di legittimità, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, preclusa in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito individua, anche in modo sintetico ma comprensibile, le ragioni ostative al beneficio e gli elementi ritenuti di maggiore rilievo, senza dover confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio o delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è illogica quando si fonda su precedenti penali dell'imputato e sulla genericità della richiesta difensiva.
  • La deduzione di un vizio apparentemente di diritto è inammissibile quando, in concreto, mira solo a ottenere un diverso apprezzamento discrezionale dei fatti da parte della Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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