Cassazione Penale, Ordinanza n. 20969/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/09/2025. Il difensore ha dedotto, con unico motivo, l'erronea determinazione della pena: in particolare ha censurato la ritenuta sussistenza della recidiva, affermando che la Corte territoriale l'avrebbe valorizzata senza adeguata motivazione, e ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura sulla recidiva inammissibile perché non dedotta con l'atto di appello; ha inoltre ritenuto la doglianza sulle attenuanti generiche in parte generica e comunque manifestamente infondata, poiché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e conforme a diritto il diniego valorizzando l'obiettiva gravità del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione di merito del diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e conforme a diritto; ha inoltre rilevato che la censura sulla recidiva era preclusa perché non proposta in appello.
Norme richiamate
La censura sulla recidiva è inammissibile quando non sia stata dedotta con i motivi di appello, operando la preclusione del motivo nuovo in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la critica meramente generica o assertiva è inammissibile.
- Le questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando ciò comporti una nuova devoluzione del thema decidendum.
- La valutazione di merito sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e conforme a diritto.
- La gravità obiettiva del fatto può costituire ragione sufficiente per escludere le attenuanti generiche, purché il giudice di merito espliciti una motivazione non illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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