Cassazione Penale, Sentenza n. 46020/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per concorso in tentata rapina aggravata e in furto aggravato. Il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme processuali (art. 521 e ss. cod. proc. pen.) per presunta "immutatio facti", sostenendo che il Tribunale aveva giudicato il ricorrente per un fatto diverso da quello contestato (non potendo identificarlo come autore materiale travisato, ma ritenendolo responsabile in quanto uno dei tre partecipanti alla rapina); 2) carenza e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla responsabilità per entrambi i reati contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato: la presunta "immutatio facti" non sussisteva perché la qualificazione come concorrente (anche con apporto logistico: sopralluogo, disponibilità auto, trasporto dei correi e inseguimento) è contenuta nella originaria imputazione concorsuale e il ricorrente ha avuto effettiva possibilità di difendersi; la censura si risolve in una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è inammissibile perché riproposizione di doglianze già esaminate e motivate nei gradi di merito, senza nuovo profilo idoneo per la cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che, con riferimento al furto dell'auto, sussisteva querela della persona offesa (importante per la procedibilità). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: se il giudice intende decidere su un fatto nettamente diverso da quello contestato deve trasmettere gli atti al pubblico ministero; tuttavia la mutatio facti richiede una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto.
Nullità per mutamento del fatto ove sussista una modificazione tale da compromettere i diritti di difesa; qui non ritenuta perché la modifica era di continenza rispetto all'imputazione originaria.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Censura invocata dal ricorrente per inosservanza di norme processuali a pena di nullità; la Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile o infondata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att.
Regola procedurale sull'enunciazione dei motivi in Cassazione, rispettata limitando l'enunciazione ai fini della decisione.
Concorso di persone nel reato: applicato per ricondurre la responsabilità del ricorrente quale concorrente nei reati contestati.
artt. 61 n.2, 624 - 625 n.2 e 7 cod. pen.
art. 61 n.2; artt. 624, 625 n.2 e n.7
Riferimenti alle circostanze aggravanti e ai delitti di furto e furto aggravato; utilizzati per la qualificazione e l'aggravamento del furto dell'autovettura.
Richiamo alla recidiva contestata dal P.M.; considerata nel giudizio di merito.
Norma per la condanna alle spese e agli oneri a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata con statuizione di euro 3.000 per la Cassa delle ammende.
D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8; D.L. 198/2022 art. 8 conv. con modif. L. n.14/2023
D.L. 137/2020 art. 23 c.8; D.L. 198/2022 art. 8 conv. L. 14/2023
Riferimenti procedurali relativi al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto, richiamati in motivazione.
Modifica della procedibilità di alcuni reati: utile per valutare la procedibilità del furto in relazione alla querela della persona offesa.
Massime di principio
- La "mutatio facti" sussiste solo quando vi è una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto; la semplice ricostruzione della partecipazione come concorso (anziché autore materiale) può essere contenuta nell'imputazione originaria e non costituisce mutamento rilevante se l'imputato ha potuto difendersi sulle circostanze emerse.
- In sede di legittimità la Corte non rivede la valutazione del merito né compie una nuova lettura delle prove: i motivi che si risolvono in una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondati.
- L'eccezione di nullità per violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen. richiede non solo il confronto formale tra capo di imputazione e sentenza, ma la dimostrazione del concreto pregiudizio ai diritti di difesa derivante dall'immutazione del fatto.
- Elementi investigativi contenuti in informative e acquisiti tramite testimonianze di P.G. sono utilizzabili se la difesa ha avuto la possibilità di controinterrogatorio; la loro funzione indiziaria può fondare una condanna quando risultino gravi, precisi e concordanti.
- Se il ricorso in Cassazione si limita a riproporre censure già esaminate e motivate in sede di merito senza prospettare profili di diritto diversi, è destinato ad essere dichiarato inammissibile e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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