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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45975/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Esito della cassazione non riportato nel brano fornito; la sentenza impugnata è stata oggetto di ricorso per cassazione ma il testo non contiene la decisione della Corte di Cassazione.

Esito

Favorevole al non determinabile dal testo

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza per due motivi: 1) diniego delle circostanze attenuanti generiche, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; sostiene che il giudice ha riconosciuto elementi favorevoli (incensuratezza, minima offensività del fatto) ma ha rigettato la concessione del beneficio senza indicare le ragioni ostative. 2) diniego della sospensione condizionale della pena; si lamenta che il Tribunale ha motivato il diniego con argomentazioni non adeguatamente esplicitate (testo fornito interrotto prima dell'esposizione completa delle ragioni del Tribunale).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    La ricorrente invoca le specifiche ipotesi di motivo di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge: l'art. 606 è richiamato per segnalare insufficiente, contraddittoria o mancante motivazione del provvedimento impugnato (in particolare rispetto al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale).

Massime di principio

  • Se il giudice riconosce elementi favorevoli (es. incensuratezza, minima offensività) ma nega le attenuanti generiche deve motivare espressamente le ragioni ostative: la mera affermazione del diniego senza spiegazioni è vizio motivazionale potenzialmente annullabile in sede di impugnazione.
  • La sospensione condizionale della pena richiede il rispetto dei presupposti di legge e una motivazione puntuale se viene negata: il rifiuto deve essere fondato su elementi concreti e non su formulazioni generiche.
  • In casi simili, chi impugna può fondare il ricorso sulla violazione dell'obbligo di motivazione (art. 606 c.p.p.), chiedendo alla corte superiore di riconsiderare sia la concessione delle attenuanti che l'applicabilità della sospensione condizionale, con attenzione all'individualizzazione della pena.
  • La valutazione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo nei limiti previsti dalla legge; tuttavia l'assenza di motivazione o motivazione illogica apre la strada all'annullamento o alla riforma del provvedimento impugnato.

Testo integrale

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