Cassazione Penale, Sentenza n. 45980/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto infondate le censure del ricorrente, dichiarando che la motivazione del giudice non è manifestamente illogica. In sostanza la doglianza circa la datazione della falsificazione e il presunto travisamento della prova è stata respinta e la decisione impugnata è stata confermata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 81 c.p., vizio di motivazione e travisamento della prova sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente fatto coincidere la data di consumazione del reato con la data indicata nella sentenza del Giudice per l'udienza preliminare. In particolare, rilevava che il 7 settembre 2017 era solo la data del ritrovamento del documento falsificato durante le operazioni di arresto di Matichecchia, mentre la falsificazione sarebbe stata effettuata anteriormente e dunque la ricostruzione temporale e la relativa imputazione sarebbero errate.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Il ricorrente lamentava violazione dell'art. 81 c.p.; dalla motivazione emergerebbe che la Corte non ha ritenuto sussistere alcun errore applicativo o interpretativo della norma contestata, respingendo la doglianza
Massime di principio
- Il rinvenimento di un documento falsificato in una data (es. durante un arresto) non è automaticamente prova che la falsificazione sia avvenuta in quella data: è necessario valutare gli elementi probatori complessivi per determinare il momento della falsificazione.
- Le censure di vizio di motivazione o travisamento della prova richiedono che l'appellante dimostri la manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione; la mera possibilità alternativa ricostruttiva non è sufficiente.
- In sede di appello la Corte è portata a rispettare la valutazione del merito probatorio fatta dal giudice di primo grado salvo che emergano errori evidenti nella logica o nella valutazione delle prove.
- Chi impugna la datazione di un fatto (es. la fabbricazione di un documento) ha l'onere di proporre elementi di fatto concreti e probanti che permettano di ritenere più verosimile una diversa tempistica rispetto a quella accertata dal giudice.
- Le doglianze di applicazione errata di norme penali (come l'art. 81 c.p.) devono essere corredate dall'indicazione della specifica violazione normativa o della errata ricostruzione dei presupposti giuridici per essere accolte.
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