Cassazione Penale, Sentenza n. 45977/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di conferma dell'assoluzione per tentato omicidio e danneggiamento, deducendo violazione di legge in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio, censurando la valutazione delle prove (sostenendo che l'azione dell'imputato fosse idonea a causare la morte) e lamentando la mancata motivazione sulla istanza subordinata di derubricazione del reato in altra ipotesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato che sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d'appello hanno ritenuto mancante il dolo omicidiario (l'imputato avrebbe agito per ritorsione, non per uccidere) e hanno ritenuto l'azione non idonea a causare l'evento (il sacco posto sulla canna fumaria non era legato, risultava quasi sciolto e non era provato che avrebbe determinato l'occlusione completa e la saturazione di monossido di carbonio nell'appartamento). La Cassazione ha rilevato che le doglianze del ricorrente consistono in una diversa valutazione delle stesse prove, che non è consentita in sede di legittimità; inoltre, viste la conferma dell'assoluzione in appello, il ricorso in cassazione è soggetto al limite previsto dall'art. 608, comma 1‑bis c.p.p., che restringe le censure ammissibili a quelle elencate dall'art. 606, comma 1 (lettere a, b, c). Di conseguenza il ricorso è stato respinto come inammissibile.
Norme richiamate
art. 608, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la norma nel senso che, quando il giudice di appello conferma una sentenza di proscioglimento/assoluzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606, limitando così la possibilità di contestare la valutazione probatoria di merito.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. a, b, c)
Riferimento alla tipologia di motivi di cassazione ammessi nei casi di conferma dell'assoluzione in appello: la Corte ha richiamato la necessità che il ricorso si conformi alle ipotesi di cui a quelle lettere, evidenziando l'inammissibilità di censure fondate su mera rivalutazione degli elementi di fatto.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione macroscopica delle prove: le doglianze che si limitano a offrire una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili.
- Quando la Corte d'appello conferma un'assoluzione di primo grado, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 606, comma 1 (lett. a, b, c) ai sensi dell'art. 608, comma 1‑bis; pertanto molte censure di merito risultano precluse.
- Per affermare il tentativo di omicidio occorre prova dell'elemento soggettivo (dolo di uccidere) e dell'idoneità dell'azione al concreto pericolo di produrre l'evento: senza elementi tecnici o probatori che dimostrino l'effettiva idoneità dell'azione, la qualificazione come tentato omicidio può essere esclusa.
- Se si contesta la valutazione delle prove in cassazione, è più efficace dimostrare vizi formali o logici nella motivazione del giudice (contraddizioni, omissioni, violazioni delle regole logiche o di diritto) piuttosto che proporre una diversa lettura fattuale.
- Richieste di derubricazione/contestuale valutazione di ipotesi meno gravi devono essere affrontate e motivati dal giudice di merito; tuttavia, la mancata trattazione di tali istanze in sentenza di merito può essere censurata in cassazione solo se rientra nei motivi ammessi (es. vizio di motivazione).
- In reati che implicano effetti tecnico‑scientifici (es. intossicazioni, occlusioni di impianti), la prova dell'idoneità dell'azione a provocare l'evento richiede spesso elementi peritali o tecnici specifici: l'assenza di tali accertamenti può giustificare l'esclusione dell'idoneità del tentativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45973/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45974/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45975/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45980/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45982/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45983/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →