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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09126/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico preposto a una struttura complessa dell’unità di anatomia patologica ha agito per ottenere la remunerazione di attività lavorativa svolta oltre l’orario ordinario nel periodo 2007-2009, deducendo che il contratto collettivo applicabile prevedesse un orario settimanale anche per i dirigenti di struttura complessa, ammettesse il lavoro straordinario previa autorizzazione e prevedesse che la retribuzione di risultato compensasse solo le eccedenze legate a obiettivi concordati. In subordine ha chiesto il risarcimento del danno da prestazione usurante ex art. 2087 c.c. e, ulteriormente, l’indennizzo ex art. 2041 c.c. per l’asserito arricchimento della datrice. La Corte d’appello aveva negato il diritto al compenso straordinario ritenendo, sulla base della disciplina collettiva e della giurisprudenza di legittimità, che per i dirigenti di struttura complessa non fosse configurabile lavoro straordinario retribuibile; aveva inoltre escluso la prova di un’attività resa oltre limiti irragionevoli e rigettato anche la domanda di arricchimento senza causa per difetto di sussidiarietà. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione del CCNL ARIS-ANMIRS 1998-2001, sostenendo che anche i dirigenti di struttura complessa fossero soggetti a un orario settimanale e che il lavoro straordinario fosse ammesso e retribuibile se autorizzato; 2) omesso esame di fatti decisivi e errata valutazione di prassi aziendali che avrebbero consentito il lavoro straordinario e avrebbero dimostrato che la retribuzione di risultato fosse stata introdotta solo successivamente; 3) violazione dell’art. 2087 c.c. e dei parametri costituzionali, censurando il diniego del risarcimento per lavoro usurante e contestando che la mancata autorizzazione allo straordinario o la percezione della retribuzione di risultato potessero escludere la tutela della salute; 4) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art. 434 c.p.c., sostenendo che, mancato il compenso contrattuale, l’unica tutela residua fosse l’azione generale di arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo all’interpretazione già consolidata secondo cui, per i dirigenti medici incaricati della direzione di struttura complessa, la disciplina collettiva esclude in generale il compenso per lavoro straordinario, perché la prestazione eccedente l’orario ordinario è assorbita nella retribuzione di risultato, salvo specifiche ipotesi espressamente previste dal contratto collettivo per attività particolari. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, fondata sull’inconfigurabilità in diritto del lavoro straordinario, e perché mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio; ha inoltre ritenuto non configurato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha sì rettificato in diritto una frase della sentenza impugnata, precisando che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. può derivare anche dall’accettazione di prestazioni lavorative eccedenti o irragionevoli, ma ha comunque confermato il rigetto perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il lavoratore non aveva allegato e provato in modo specifico la natura usurante della prestazione, limitandosi a deduzioni generiche sul carico di lavoro e sull’organico. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché presupponeva la coesistenza di un diritto al lavoro straordinario negata dalla sentenza impugnata; infondato perché la domanda ex art. 2041 c.c. era stata correttamente respinta, essendo mancato il requisito di sussidiarietà, dato che le pretese erano state formulate su titoli contrattuali o risarcitori non provati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sostanziale e contrattuale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il motivo non può tradursi in una nuova valutazione del merito

  • artt. 3, 8, 39 e 41 del CCNL ARIS-ANMIRS 1998-2001

    la Corte li interpreta nel senso che, per i dirigenti di struttura complessa, la prestazione eccedente non genera di regola compenso straordinario ma confluisce nella retribuzione di risultato, salvo previsioni specifiche

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l’interpretazione del contratto collettivo; la Corte privilegia lettura letterale e sistematica conforme ai precedenti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione sistematica del contratto collettivo

  • art. 2087 c.c.

    il datore risponde per la tutela della salute anche se accetta o non impedisce prestazioni lavorative eccedenti o irragionevoli, ma il lavoratore deve allegare e provare la concreta lesione

  • artt. 32, 35 e 2 Cost.

    richiamati come parametri costituzionali della tutela della salute e della personalità morale del lavoratore

  • art. 2041 c.c.

    l’azione generale di arricchimento è sussidiaria e non è esperibile quando la domanda sia stata proposta fondandosi su titoli contrattuali o risarcitori che risultino infondati

  • art. 2042 c.c.

    richiamato per il requisito di sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale per la decisione dell’ordinanza

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di rettificare o integrare la motivazione in diritto della sentenza impugnata senza accoglimento del motivo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per i dirigenti medici incaricati della direzione di una struttura complessa, la disciplina collettiva può escludere in via generale il diritto al compenso per lavoro straordinario, perché la prestazione eccedente l’orario ordinario è assorbita nella retribuzione di risultato, salvo che il contratto collettivo preveda espressamente specifiche ipotesi remunerabili.
  • L’interpretazione del contratto collettivo deve essere svolta secondo criteri letterali e sistematici, valorizzando la coerenza dell’intero assetto retributivo e le clausole che disciplinano espressamente le eccezioni al regime ordinario.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che formalmente deduca violazione di legge ma, in sostanza, miri a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove è inammissibile, specie in presenza di doppia conforme.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non la critica di una pluralità di elementi istruttori o la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. può derivare non solo dall’imposizione di ritmi di lavoro usuranti, ma anche dall’accettazione o mancato impedimento di prestazioni rese con modalità temporali irragionevoli; tuttavia il lavoratore deve allegare e provare in modo specifico la concreta lesione della salute o della personalità morale.
  • L’azione di arricchimento senza causa è realmente sussidiaria: non può essere usata come rimedio sostitutivo di pretese contrattuali o risarcitorie che il giudice abbia escluso per difetto dei relativi presupposti di fatto o di diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveArricchimento senza causa
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causaNesso di causalità

Testo integrale

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