Cassazione Civile, Ordinanza n. 23034/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di concessione demaniale marittima relativo a pertinenze e opere insistenti sull'arenile, utilizzate per attività commerciali. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda della società, dichiarando non dovuta la somma richiesta dal Comune a titolo di canone concessorio per le pertinenze demaniali marittime ad uso commerciale. La Corte d'appello ha invece ritenuto che, alla scadenza della precedente concessione, le opere di difficile rimozione fossero automaticamente acquisite al demanio statale ex art. 49 cod. nav., distinguendo tra proroga e rinnovo e reputando legittima la rideterminazione del canone. La successiva ordinanza di cassazione n. 33981/2024 ha rigettato il ricorso della società, osservando che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi fondata su titoli concessori anteriori al 2002 e sulla mancanza di continuità tra i titoli. Con il ricorso per revocazione la società ha dedotto errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe travisato gli atti, poiché sarebbe stato contestato proprio l'automatismo dell'acquisizione ope legis delle opere realizzate in forza dei titoli precedenti al 2002; inoltre, la licenza del 2002 non prevedeva l'acquisizione delle opere ma solo un diritto di superficie. La ricorrente ha quindi denunciato un "abbaglio dei sensi" della Corte di cassazione, ritenendo che quest'ultima avesse erroneamente supposto non contestata la questione decisiva e avesse valutato in modo inesatto la documentazione concessoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il preteso errore non era un errore percettivo sui fatti, ma una critica alla valutazione e interpretazione delle risultanze processuali, quindi non rientrante nell'art. 395, n. 4, c.p.c. Inoltre, ha ribadito che la precedente ordinanza aveva effettivamente considerato anche i titoli anteriori al 2002, chiarendo che la censura della società non si confrontava con la ratio decidendi: le opere erano state ritenute realizzate durante una concessione precedente, già scaduta e rinnovata senza continuità, con conseguente acquisizione al demanio prima del 2002. La Corte ha quindi confermato che il rinnovo della concessione non impediva l'effetto traslativo già verificatosi alla scadenza del precedente titolo e che era legittima l'applicazione dell'art. 49 cod. nav. e la conseguente determinazione del canone. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune; sono state poste a suo carico anche le spese in favore dell'Agenzia del demanio e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto percettivo, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti; non può riguardare valutazioni o interpretazioni delle risultanze processuali.
Alla scadenza della concessione, le opere non amovibili o di difficile rimozione sono acquisite al demanio secondo il regime legale richiamato dalla Corte; il rinnovo successivo non elimina l'effetto già maturato alla scadenza del precedente titolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La Corte richiama i precedenti titoli concessori che prevedevano, alla scadenza, l'acquisizione allo Stato delle opere abusive o di difficile rimozione.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione contro una decisione della Corte di cassazione è ammissibile solo se deduce un errore di fatto decisivo, consistente in una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontestato; non è invece consentito rimettere in discussione la valutazione o l'interpretazione degli atti di causa.
- Non sussiste errore revocatorio quando la censura mira, in realtà, a contestare l'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dalla Corte, poiché tale critica appartiene al giudizio e non all'errore di fatto.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se attinge un fatto diverso o una ricostruzione non decisiva per la decisione, è inammissibile.
- In materia di concessioni demaniali marittime, occorre distinguere tra proroga e rinnovo: la proroga prosegue il medesimo rapporto senza soluzione di continuità, mentre il rinnovo determina la cessazione del precedente rapporto e l'avvio di un nuovo titolo.
- Quando la concessione scade senza previsione di rinnovo automatico, le opere di difficile rimozione possono essere acquisite al demanio secondo il regime legale applicabile; il successivo rinnovo del titolo non impedisce l'effetto acquisitivo già maturato.
- Se i precedenti atti concessori prevedono una clausola di incameramento alla scadenza, la successiva rideterminazione del canone può essere ritenuta legittima in relazione alla natura demaniale dei beni e al regime concessorio applicabile.
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