Cassazione Civile, Ordinanza n. 07372/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di una contribuente contro alcune cartelle esattoriali relative a crediti previdenziali. I giudici di merito avevano accolto l’opposizione limitatamente a tre cartelle, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dopo la notifica delle cartelle e in assenza di atti interruttivi utili. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge sostenendo che, dopo la notifica della cartella non opposta, il credito non resterebbe soggetto alla prescrizione breve originaria ma sarebbe assoggettato al termine ordinario decennale, anche perché la formazione del ruolo avrebbe effetto novativo e ingloberebbe le varie voci in un unico credito; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che una delle cartelle era stata opposta e contesa in altro giudizio dal condebitore solidale, con sentenze ormai passate in giudicato, circostanza che avrebbe interrotto la prescrizione anche nei confronti della debitrice rimasta estranea a quel giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze investissero il merito della pretesa contributiva e della relativa eccezione di prescrizione, ma che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito spetti soltanto all’ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta. Ne consegue che l’agente della riscossione non può impugnare per far valere un diritto altrui. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti costituite e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 3 L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione dei crediti previdenziali cartolarizzati e portati da cartella non opposta non resterebbe quinquennale.
Richiamato dalla ricorrente per affermare, in via subordinata, che il termine applicabile sarebbe comunque quello ordinario decennale.
Menzionato dalla ricorrente per escluderne l’applicabilità, sostenendo comunque la decorrenza del termine decennale.
art. 19 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della tesi sull’effetto del ruolo e sulla disciplina della riscossione.
art. 20 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della tesi sull’effetto del ruolo e sulla disciplina della riscossione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base formale del primo motivo di ricorso, inteso come deduzione di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base formale del secondo motivo di ricorso, inteso come omesso esame di un fatto decisivo.
È richiamato per affermare il principio per cui nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
Norma sul rito camerale richiamata nella trattazione del ricorso.
Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata nella trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta soltanto all’ente impositore, quale unico titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
- L’agente della riscossione non è legittimato a proporre impugnazione per far valere questioni che attengono esclusivamente al merito del credito previdenziale, perché non può agire in nome proprio per un diritto altrui.
- La decisione nel merito resa dal giudice di appello non impedisce di rilevare in cassazione, quando non coperta da giudicato interno, il difetto di legittimazione sostanziale o processuale della parte ricorrente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a impugnare, resta assorbito l’esame dei motivi che investono prescrizione, interruzione o altri profili del credito sostanziale.
- Nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, la declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07279/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07285/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07288/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07291/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07293/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07297/2024 del 19/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →