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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07372/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di una contribuente contro alcune cartelle esattoriali relative a crediti previdenziali. I giudici di merito avevano accolto l’opposizione limitatamente a tre cartelle, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dopo la notifica delle cartelle e in assenza di atti interruttivi utili. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge sostenendo che, dopo la notifica della cartella non opposta, il credito non resterebbe soggetto alla prescrizione breve originaria ma sarebbe assoggettato al termine ordinario decennale, anche perché la formazione del ruolo avrebbe effetto novativo e ingloberebbe le varie voci in un unico credito; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che una delle cartelle era stata opposta e contesa in altro giudizio dal condebitore solidale, con sentenze ormai passate in giudicato, circostanza che avrebbe interrotto la prescrizione anche nei confronti della debitrice rimasta estranea a quel giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze investissero il merito della pretesa contributiva e della relativa eccezione di prescrizione, ma che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito spetti soltanto all’ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta. Ne consegue che l’agente della riscossione non può impugnare per far valere un diritto altrui. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti costituite e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta soltanto all’ente impositore, quale unico titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
  • L’agente della riscossione non è legittimato a proporre impugnazione per far valere questioni che attengono esclusivamente al merito del credito previdenziale, perché non può agire in nome proprio per un diritto altrui.
  • La decisione nel merito resa dal giudice di appello non impedisce di rilevare in cassazione, quando non coperta da giudicato interno, il difetto di legittimazione sostanziale o processuale della parte ricorrente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a impugnare, resta assorbito l’esame dei motivi che investono prescrizione, interruzione o altri profili del credito sostanziale.
  • Nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, la declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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