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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08765/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società appaltatrice aveva ottenuto l'affidamento di lavori di ristrutturazione di un distretto sanitario. I lavori erano stati sospesi due volte: la prima per indisponibilità dei luoghi e la seconda dopo la sottoscrizione di un atto di sottomissione, in attesa dell'approvazione di una perizia di variante, con mancato avvio dei lavori per diversi mesi. L'appaltatrice agiva chiedendo la risoluzione del contratto, dell'atto di sottomissione e dell'atto aggiuntivo per grave inadempimento della stazione appaltante, nonché il risarcimento di varie voci di danno, tra cui spese generali improduttive, mancato utile, ammortamento attrezzature, costo del personale e premi assicurativi. Il tribunale riconosceva l'illegittimità delle sospensioni e liquidava integralmente il danno richiesto. In appello la stazione appaltante contestava sia la legittimità della risoluzione sia la liquidazione del danno; la Corte d'appello riteneva che, intervenuta la risoluzione del contratto, non fossero applicabili in via automatica i criteri dell'art. 25 del d.m. n. 145 del 2000 per la sospensione illegittima, ammettendo solo il mancato utile in via equitativa e riducendo drasticamente la somma riconosciuta. In Cassazione la società deduceva la violazione degli artt. 24 e 25 del d.m. n. 145 del 2000, dell'art. 1458 c.c., degli artt. 1226, 2056, 2697 e 116 c.p.c., sostenendo che l'appalto pubblico, per la sua struttura di durata e per la disciplina dei SAL, dovesse essere trattato come rapporto non istantaneo e che, anche dopo la risoluzione, dovessero operare i criteri legali di quantificazione delle sospensioni illegittime e il ristoro delle spese di cantiere; la stazione appaltante proponeva ricorso incidentale sostenendo, tra l'altro, che vi fosse stato mutuo dissenso o che comunque non spettasse alcun mancato utile. La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, confermando il principio per cui, in caso di risoluzione giudiziale dell'appalto pubblico per inadempimento, non trovano applicazione gli artt. 24 e 25 del d.m. n. 145 del 2000, perché tali norme presuppongono un contratto ancora efficace e un'esecuzione in corso; i danni ulteriori, incluse le spese generali di cantiere, devono essere provati dall'appaltatore. Ha però ritenuto corretto, in via di principio, l'uso del criterio equitativo per il mancato utile secondo la disciplina sul recesso della PA, respingendo anche il ricorso incidentale per novità e infondatezza delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società appaltatrice e il ricorso incidentale della stazione appaltante. Ha confermato che, una volta pronunciata la risoluzione del contratto di appalto pubblico per inadempimento della committente, opera la retroattività della risoluzione ex art. 1458 c.c. con effetti restitutori e cessazione del vincolo negoziale. Di conseguenza, non sono applicabili gli artt. 24 e 25 del d.m. n. 145 del 2000, che disciplinano le sospensioni legittime e illegittime solo nell'ambito di un rapporto contrattuale ancora in corso e di un appalto eseguito/ultimato. Le spese generali di cantiere e le altre voci di danno non possono quindi essere liquidate automaticamente sulla base di tali norme, ma devono essere specificamente provate; non essendo stata dimostrata con sufficiente precisione l'esistenza e l'entità delle spese generali, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul punto. È stata inoltre confermata la possibilità di liquidare equitativamente il mancato utile secondo criteri analoghi a quelli previsti per il recesso della stazione appaltante. Nessuna censura incidentale ha trovato accoglimento: quella sulla pretesa natura di mutuo dissenso è stata dichiarata inammissibile per novità, mentre quella sulla liquidazione del mancato utile è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 1458 c.c.

    "la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica"

    La risoluzione dell'appalto per inadempimento comporta il venir meno del vincolo e una restitutio in integrum; restano salve solo le prestazioni già eseguite nei contratti che rientrano davvero nell'eccezione dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, eccezione non riferibile all'appalto di opere pubbliche come trattato dalla Corte.

  • art. 1453 c.c.

    È il fondamento della domanda di risoluzione per grave inadempimento della stazione appaltante.

  • art. 25 del D.M. n. 145 del 2000

    Disciplina il danno da sospensione illegittima dei lavori, ma trova applicazione solo quando il contratto di appalto sia ancora in corso e non quando sia intervenuta la risoluzione giudiziale.

  • art. 24 del D.M. n. 145 del 2000

    Regola le sospensioni legittime dei lavori e, per la Corte, presuppone anch'esso un appalto ancora efficace e in esecuzione.

  • art. 1382 c.c.

    È richiamato in relazione alla clausola penale collegata alla disciplina del D.M. n. 145 del 2000; la sua operatività non può dirsi automaticamente invocata con la sola domanda di risoluzione e risarcimento.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa di alcune voci di danno, ma non consente di prescindere dalla prova dell'an debeatur e degli elementi fattuali su cui fondare la liquidazione.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato come norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; nella specie la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    "primo comma, n. 3" e "n. 5"

    Le doglianze sono state inquadrate nei vizi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 25 del D.M. n. 145 del 2000

    "ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri"

    La norma contiene criteri predeterminati di quantificazione del danno da sospensione illegittima, ma essi non sono applicabili dopo la risoluzione del contratto.

  • art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248

    È richiamato come parametro analogico per la liquidazione del mancato utile nella diversa ipotesi di responsabilità della stazione appaltante.

  • art. 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248

    È menzionato per la disciplina del quinto d'obbligo negli appalti pubblici.

  • art. 109 d.lgs. n. 50 del 2016

    È richiamato come evoluzione normativa dell'istituto del recesso della stazione appaltante con pagamento del decimo sulle opere non eseguite.

  • art. 123 d.lgs. n. 36 del 2023

    È richiamato come disciplina vigente del recesso della stazione appaltante con indennizzo all'appaltatore.

  • art. 24, comma 6, del D.M. n. 145 del 2000

    Prevede che, al superamento di determinati limiti temporali, l'appaltatore possa chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

  • art. 25 del D.M. n. 145 del 2000

    Le spese generali infruttifere, la lesione dell'utile, il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono criteri di quantificazione del danno da sospensione illegittima.

  • art. 1460 c.c.

    È richiamato in relazione all'eccezione di inadempimento opposta dall'appaltatrice ai plurimi inadempimenti della committente.

  • art. 1372 c.c.

    È menzionato dalla ricorrente incidentale come possibile qualificazione della vicenda in termini di mutuo dissenso, ma la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto di opere pubbliche la risoluzione giudiziale per inadempimento produce effetti retroattivi ex art. 1458 c.c., con conseguente venir meno del vincolo negoziale e delle pretese che presuppongono un rapporto ancora in corso.
  • Le norme speciali sulla sospensione dei lavori pubblici e sulla liquidazione del danno da sospensione illegittima non si applicano automaticamente quando il contratto sia stato risolto; tali disposizioni presuppongono un appalto ancora efficace e un'esecuzione non definitivamente cessata.
  • Dopo la risoluzione dell'appalto, le voci di danno diverse dall'obbligo restitutorio non possono essere liquidate in modo presuntivo o automatico, ma richiedono prova specifica dell'esistenza e dell'ammontare del pregiudizio.
  • Le spese generali di cantiere sono in linea di principio a carico dell'appaltatore, ma possono essere poste a carico della stazione appaltante solo se sia provato che il suo comportamento ha determinato un aggravio effettivo e quantificabile.
  • Nel giudizio di legittimità la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova è stato erroneamente ripartito; la denuncia di un cattivo apprezzamento delle prove o la richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili.
  • La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è proponibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non consente di riesaminare liberamente le risultanze probatorie.
  • La clausola penale o i criteri di liquidazione richiamati nella disciplina dell'appalto pubblico non operano automaticamente per effetto della sola domanda di risoluzione e risarcimento, se la parte non li abbia specificamente invocati nei limiti e nelle forme previste.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaNullità

Testo integrale

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