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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02253/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da un recupero di credito d'imposta relativo all'anno 1993 e dalla conseguente cartella di pagamento. La società contribuente aveva impugnato il diniego di autotutela, lamentando dinanzi ai giudici di merito che la pretesa fiscale fosse illegittima perché determinava una doppia imposizione sui redditi delle società partecipate e delle società percipienti, nonché che la cartella fosse ormai prescritta, per mancata riscossione nel termine quinquennale ex art. 2948 c.c. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, rilevando che non possono farsi valere in sede di impugnazione del diniego di autotutela censure attinenti al merito della pretesa fiscale. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi, entrambi formalmente fondati sull'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione degli artt. 2-quater del D.L. n. 564 del 1994 e 2-3 del D.M. n. 37 del 1997 in tema di autotutela tributaria; successivamente, però, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, poiché l'Ufficio aveva annullato e sgravato la cartella oggetto della lite.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata alla controparte costituita, della mancata opposizione di quest'ultima e dell'intervenuto annullamento e sgravio della cartella da parte dell'Ufficio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese processuali. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di pronuncia di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alla controparte e non opposta, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando la rinuncia consegue all'intervenuto annullamento o sgravio dell'atto impugnato da parte dell'Amministrazione, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese di lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
  • L'estinzione per rinuncia impedisce di adottare una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità sul merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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