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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09564/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nel giudizio abbreviato, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e con diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica e già disattesa in modo logico dai giudici di merito, sottolineando che la determinazione della pena, compresa la valutazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla misura della riduzione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non manifestamente illogica. Poiché la pena era stata irrogata in misura quasi prossima al minimo edittale e non emergevano elementi positivi specifici a favore del beneficio, la motivazione sul diniego delle attenuanti è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma di riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; la sentenza d'appello ha confermato la condanna in tale fattispecie attenuata.

  • art. 62-bis c.p.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro mancato riconoscimento è censurabile solo in presenza di motivazione illogica o arbitraria.

  • art. 132 c.p.

    Criterio generale di commisurazione della pena richiamato per affermare la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Parametri di gravità del reato e capacità a delinquere utilizzati come base della determinazione della pena e della valutazione della congruità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base, gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la valutazione delle attenuanti generiche, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non illogica.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena quando la quantificazione non sia frutto di arbitrio o manifesta illogicità e sia supportata da motivazione sufficiente.
  • Quando la pena è determinata in misura prossima al minimo edittale, la motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio può essere sintetica, anche con formule come "pena congrua" o "pena equa", se ciò rende percepibile l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di specifici elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, specie in presenza di una pena già contenuta vicino al minimo edittale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, l'obbligo del ricorrente di pagare le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

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