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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18210/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa da un lavoratore per la riscossione di somme riconosciutegli con precedente sentenza del giudice del lavoro. Nel corso del processo esecutivo, la società debitrice propose reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'eccezione di estinzione della procedura. Il tribunale accolse il reclamo e dichiarò estinta l'esecuzione; la corte d'appello, invece, accolse parzialmente l'impugnazione del lavoratore e ripristinò la piena efficacia dell'ordinanza del G.E. Il ricorrente per cassazione censurò: 1) la compensazione delle spese di secondo grado, ritenuta ingiustificata in difetto di soccombenza reciproca o di giusti motivi; 2) la violazione degli artt. 627 e 630 c.p.c. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il giudice d'appello avesse indebitamente equiparato la decadenza dalla riassunzione del processo esecutivo all'estinzione del processo; 3) la violazione dell'art. 630, comma 3, c.p.c., per non avere dichiarato inammissibile il reclamo della società debitrice per difetto dei presupposti e per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accoglimento solo parziale dell'appello del lavoratore, articolato in un unico capo ma in più motivi, giustificava la compensazione delle spese; ha inoltre richiamato il principio per cui l'accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi o di più motivi può integrare ragione sufficiente per la compensazione totale o parziale. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: la corte ha rilevato che il giudice di merito aveva comunque accertato l'interesse della società resistente a proporre reclamo, secondo il criterio dell'utilità concreta della pronuncia, e che la censura tendeva a sollecitare una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato per contestare la regola della soccombenza in tema di spese processuali; la Corte conferma che la statuizione sulle spese va valutata alla luce dell'esito complessivo del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere disposta in presenza dei presupposti previsti dalla norma ratione temporis applicabile; la scelta sul punto è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile solo entro limiti ristretti.

  • art. 627 c.p.c.

    Disciplina il termine per la riassunzione nel processo esecutivo; la Corte non accoglie la censura di erronea equiparazione tra decadenza dalla riassunzione ed estinzione, ritenendo inammissibile la doglianza per come prospettata.

  • art. 630 c.p.c.

    È richiamato in tema di estinzione del processo esecutivo e di reclamo avverso i relativi provvedimenti; la Corte non ravvisa il vizio denunciato dal ricorrente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale/sistematica distinta degli istituti di decadenza ed estinzione, ma la censura non viene accolta.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro del vizio di legittimità dedotto con il secondo motivo; la Corte osserva che la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte introduttiva della disciplina sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, l'accoglimento parziale di un'impugnazione può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, specie quando le doglianze sono articolate in un unico capo e risultano accolte solo in parte.
  • La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la decisione risulta sorretta da una motivazione coerente con l'esito della lite e con la normativa applicabile ratione temporis.
  • L'interesse ad agire o a proporre reclamo va verificato d'ufficio in concreto, in base all'idoneità della pronuncia richiesta a produrre un'utilità giuridicamente apprezzabile per la parte istante.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito quando il giudice di appello ha già accertato i presupposti processuali sulla base della concreta utilità della decisione.
  • Ai fini della soccombenza reciproca non è necessaria una pluralità di domande autonome: può essere sufficiente l'accoglimento solo parziale di una domanda articolata in più capi o in più motivi, con conseguente possibilità di compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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