Cassazione Civile, Ordinanza n. 26750/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una azienda sanitaria locale aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di una società privata accreditata per il pagamento di prestazioni sanitarie rese in regime di specialistica ambulatoriale. In appello, la società aveva ottenuto una riforma parziale della decisione, con condanna dell'ente sanitario al pagamento di una parte dell'importo richiesto a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.: sostiene che la qualifica di soggetto accreditato non obbliga il servizio sanitario a remunerare prestazioni erogate oltre il tetto di spesa prefissato, poiché tale tetto costituisce limite invalicabile di remunerabilità; richiama inoltre il fatto di avere appreso lo sforamento solo con la fatturazione e afferma che la pretesa della controparte era comunque di natura contrattuale, in quanto le prestazioni extra budget non erano previste dagli accordi stipulati tra le parti. La resistente ha eccepito anche vizi della procura e della tempestività del ricorso, eccezioni disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per effetto della sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza Covid-19, e ha respinto le eccezioni della controricorrente sulla procura alle liti, ritenendola valida e speciale. Nel merito ha accolto il motivo di ricorso, affermando che il superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura accreditata integra un arricchimento "imposto" per la pubblica amministrazione, tale da escludere l'azione ex art. 2041 c.c. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando l'arricchimento della pubblica amministrazione sia imposto, perché la comunicazione del tetto di spesa manifesta il diniego a prestazioni ulteriori e la volontà contraria a una spesa eccedente il limite assegnato.
È il parametro formale attraverso cui è stata dedotta la violazione di legge in cassazione.
Richiamato ai fini della tempestività del ricorso per cassazione.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la disciplina della procura alle liti e della sua validità.
Richiamato dalla controricorrente per contestare la validità della procura in formato cartaceo in un'ipotesi ritenuta però diversa da quella concreta.
Richiamato come criterio ermeneutico di conservazione della procura, da preferire nei casi dubbi.
Richiamato come ulteriore criterio di conservazione degli atti processuali, nei casi dubbi.
d.l. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2
Ha sospeso i termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19, rendendo tempestivo il ricorso notificato oltre il termine ordinario.
Ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020.
Legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020, richiamata per la disciplina emergenziale.
Legge di conversione del d.l. n. 23 del 2020, richiamata per la proroga della sospensione.
Massime di principio
- L'azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando l'arricchimento del soggetto pubblico sia il risultato di una scelta di contenimento della spesa chiaramente comunicata al creditore: in tal caso l'arricchimento è "imposto" e manca il presupposto dell'indebito vantaggio risarcibile ex art. 2041 c.c.
- Nel rapporto tra azienda sanitaria e struttura accreditata, il tetto di spesa assegnato e comunicato assume valore di limite invalicabile alla remunerazione delle prestazioni; le prestazioni rese oltre quel limite non possono essere automaticamente recuperate in via di arricchimento senza causa.
- La comunicazione del budget alla struttura accreditata vale anche come manifestazione inequivoca di contrarietà dell'amministrazione a spese superiori, con conseguente esclusione dell'elemento dell'arricchimento non voluto in senso rilevante per l'art. 2041 c.c.
- In materia processuale, la procura alle liti va interpretata in senso conservativo quando, dal suo tenore e dalla sua collocazione, risulti la volontà della parte di conferirla per il giudizio di cassazione, senza che sia necessario un richiamo formulato in modo sacramentale al provvedimento impugnato.
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